Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14692 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.C. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/21/2008, della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 21, in data

16/07/2008, depositata il 25 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 27090/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 74/21/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 21, il 16.07.2008 e DEPOSITATA il 25 luglio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R., in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell’IRAP degli anni 2003 e 2004, per insussistenza dei presupposti impositivi, mentre ha negato tale diritto per gli anni 2000, 2001 e 2002, essendosi, per tali periodi, il contribuente avvalso del condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2000 al 2004, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., e art. 2195 cod. civ., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito prospettato a conclusione del mezzo, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente, per insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione, mentre con il ricorso di che trattasi si censura, come erroneo, l’operato della CTR, sostenendo che, rientrando gli Agenti di Commercio – quale è pacificamente il contribuente – nella categoria degli imprenditori, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta, il cui reddito è sempre rilevante ai fini Irap, senza criticare la ratio della decisione impugnata e senza contestare (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) l’asserzione del contribuente in ordine all’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, peraltro, oggetto di verifica da parte dei giudici di merito.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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