Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14692 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/06/2017), n. 14692
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSSILASER TONELLO s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.
Manlio Bianchini, elett. dom. in Roma, presso lo studio dell’avv.
Fabrizio Polese, in via Pietro Tacchini n. 7, come da procura a
margine dell’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore
fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Alberto Gyulai e dall’avv.
Massimo Tedeschi, elett. dom. in Roma, presso lo studio del secondo,
in viale dell’Università n. 27, come da procura a margine
dell’atto;
per la cassazione del decreto Trib. Treviso 27.12.2011, n. 65/11;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 20 aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. Ossilaser Tonello s.p.a. impugna il decreto Trib. Treviso 27.12.2011 con cui veniva rigettata la sua opposizione allo stato passivo, proposta avverso il decreto del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liq., che aveva escluso la qualità ipotecaria del credito, insinuato sulla base di iscrizione in base a decreto ingiuntivo privo, all’epoca del fallimento, della esecutività ex art. 647 c.p.c.; parimenti, avendo il creditore iniziato un’esecuzione immobiliare, al medesimo venivano parzialmente riconosciute le relative spese ex art. 2770 c.c. per 1.276,56 Euro ed in chirografo Euro 434,18 quali spese vive anteriori;
2. per il tribunale, con richiamo esplicito dell’analogo indirizzo di legittimità, l’acquisizione dell’efficacia di giudicato sostanziale poteva afferire al decreto ingiuntivo solo se munito della decretazione di esecutività ai sensi della citata disposizione e con data anteriore alla dichiarazione di fallimento; per le spese, esse risultavano provate solo nei predetti limiti;
3. con i primi due motivi, all’altezza della violazione di legge, il ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento per mancato rispetto del principio per cui l’oggettivo decorso del termine di quaranta giorni, senza proposizione di opposizioni al decreto ingiuntivo, doveva rilevare come fatto in sè idoneo ad assicurarne il requisito di definitività, indipendentemente dalla eventuale attestazione se anche resa in epoca successiva al fallimento;
4. con il terzo motivo si avversa la mancata ammissione al passivo delle spese dell’esecuzione immobiliare, nonostante la loro desumibilità dal fatto storico, certo, della espropriazione utilmente iniziata e con mandato difensivo indicato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, essendosi la decisione impugnata conformata alla giurisprudenza di questa Corte, nè l’esame del motivo offre elementi per modificare il quadro giustificativo cui hanno riguardo i precedenti cui si ispira il principio per cui “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52” (Cass. 6595/2017, 6524/2017, 684/2017, 23392/2016, 16215/2015, 2112/2014, 1650/2014, 23202/2013, 28553/2011, 6198/2009);
2. il terzo motivo è inammissibile poichè, al di là della denominazione in rubrica, reca una sostanziale censura alla motivazione con cui il tribunale, riconoscendo in parte le spese legali, ne ha circoscritto l’ammissione solo per quelle comprovate documentalmente, secondo un apprezzamento di fatto in questa sede insindacabile e non idoneamente censurato, oltre che condotto alla stregua di una sintetica giustificazione di persuasività insufficiente di quanto allegato, stante anche il limite della mancata liquidazione del giudice dell’esecuzione e la mancata dimessione di altro atto fiscale;
3. la inammissibilità determina altresì la condanna alle spese, secondo la regola della soccombenza e come da liquidazione specificata in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017