Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14692 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18788/2009 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

CAMPANIAUTO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI Sezione

Distaccata di AFRAGOLA del 29.1.09, depositata il 30/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Napoli – sezione distaccata di Afragola in data 29.1.2009 e depositata il 30.1.2009 in materia di opposizione a precetto.

Il ricorso contiene due motivi.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis per essere il provvedimento impugnato stato emesso anteriormente al 4.7.2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che ha abrogato la norma dell’art. 366 bis c.p.c..

La cassazione vi è chiesta per violazione di norme di diritto (art. 480 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

I quesiti posti alla Corte sono esposti alle pagg. 10-11 e 12-13 del ricorso.

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata sotto il profilo che l’atto di citazione introduttivo dell’opposizione all’esecuzione era stato erroneamente notificato presso la cancelleria di quel giudice, avendo,invece, nel precetto opposto, il ricorrente eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Crovace in via Salvemini n. 23, P.co Alceda, Se. B, Caserta.

Tale elezione, secondo i principii affermati dalla sentenza n. 480 del 2005 della Corte costituzionale, avrebbe dovuto comportare che la notificazione fosse fatta comunque nel domicilio eletto, ferma restando la proposizione dell’opposizione al giudice adito.

Il ricorso, così proposto, può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, perchè manifestamente fondato.

Nel precetto intimato il 12.5.2006, la cui produzione è regolarmente indicata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 ed è in effetti avvenuta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 372 c.p.c. (tenuto conto che il ricorrente fu contumace nel giudizio di merito e non potè produrre l’atto), risulta che il ricorrente indicò, nell’atto di precetto, sia la propria residenza in (OMISSIS), sia soprattutto elesse domicilio presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Crovace in via Salvemini n. 23, P.co Alceda, Scala B, Caserta.

E’ stato anche prodotto – sempre nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – l’atto di citazione in opposizione, che risulta notificato effettivamente presso la cancelleria del tribunale di Napoli – sezione distaccata di Afragola, giudice dell’esecuzione.

Ne discende che l’opposizione è da ritenere affetta da nullità, in base ai principi affermati da Corte costituzionale n. 480 del 2005, ripresi dalla Corte di cassazione, con l’enunciazione del seguente principio di diritto: Alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata (come individuata dalla Corte cost.

nella sentenza n. 480 del 2005), l’art. 480 cod. proc. civ., comma 3, consente al debitore di notificare l’opposizione all’esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perchè in tale ipotesi la notifica dell’atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell’opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l’intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2 (Cass. 28.5.2009 n. 12540).

Gli ulteriori profili di censura relativi alla violazione del principio del contraddittorio sono ovviamente altrettanto fondati sulla base delle argomentazioni che precedono”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata, e la causa rinviata al tribunale di Napoli – sezione distaccata di Afragola in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Napoli – sezione distaccata di Afragola in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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