Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14691 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23590/2013 proposto da:

G.P., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO SONEGO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA VANGELISTI

MATURO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1873/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/09/2012, R.G.N. 1195/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1995 G.R. convenne dinanzi al Tribunale di Padova G.P., esponendo che era affittuario e coltivatore diretto di alcuni fondi ricompresi in un più vasto podere, venduto unitariamente dai proprietari a G.P. in violazione del suo diritto di prelazione.

Chiese pertanto l’accertamento del proprio diritto di riscatto.

2. G.P. si costituì e, oltre a negare il diritto dell’attore, ne chiese in via riconvenzionale la condanna al rilascio dei fondi da questo detenuti, sul presupposto che essi erano stati concessi in affitto ad esso convenuto, e che l’attore li occupava sine titulo.

3. Il Tribunale di Padova con sentenza 14.1.2005 rigettò tutte e due le domande.

La sentenza venne appellata da ambo le parti.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 7.9.2012 n. 1873, accolse l’appello principale di G.R., e solo in parte quello incidentale di G.P..

In particolare la Corte d’appello:

-) ritenne fondata la domanda di riscatto proposta da G.R., sul presupposto che il fondo era stato concesso in affitto “alla famiglia” G., ed i vari membri si erano poi divisi tra loro le aree da coltivare, sicchè G.R. era divenuto per tal via affittuario e coltivatore diretto;

-) ritenne fondata la domanda di rilascio formulata da G.P., limitatamente a due piccoli vani di un più ampio fabbricato.

4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione G.P., con ricorso fondato su quattro motivi. Resiste G.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe riconosciuto a G.R. il diritto di riscatto “non in base al dato formale del contratto d’affitto, ma sulla scorta del dato fattuale dell’effettiva coltivazione dei singoli appezzamenti”.

In questo modo, sostiene, la Corte d’appello ha violato la L. n. 590 del 1965, art. 8, il quale accorda il diritto di prelazione all’affittuario solo in presenza di un valido contratto di affitto e che si sia protratto per almeno due anni.

1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha affatto attribuito a G.R. un diritto di riscatto per il solo fatto che questi coltivasse “di fatto” il fondo.

La Corte d’appello ha riconosciuto quel diritto all’odierno controricorrente sulla base di un rapporto contrattuale, e non di fatto. a p. 8, ultimo capoverso, della sentenza impugnata si legge infatti che “rimane confermato che G.R. conduceva in affitto agrario (…) 30 campi padovani allogati nei luoghi di causa”.

La sentenza impugnata si fonda sull’assunto che G.R. aveva effettivamente concluso un contratto di affitto, sebbene contrastata fosse l’estensione dei beni che ne formavano oggetto.

Non è, quindi, corretta, la lettura che il ricorrente dà, a p. 6 del proprio ricorso, della sentenza impugnata (secondo cui la Corte veneta avrebbe riconosciuto a G.R. il diritto di prelazione e riscatto sulla base della mera coltivazione de facto del fondo).

Il senso delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, contro le quali il ricorrente appunta la propria censura, è invece ben diverso: e cioè che, ferma restando la sussistenza d’un valido contratto d’affitto, l’estensione dell’area che ne costituiva l’oggetto andava individuata in base alle prove testimoniali ed agli altri elementi di fatto raccolti nel corso dell’istruttoria.

Di qui l’insussistenza dell’errore di diritto lamentato dal ricorrente.

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione, il motivo è del pari infondato.

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) può sussistere solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perchè il giudice non abbia preso in esame, nella motivazione della sentenza, alcune fonti di prova: infatti il giudice di merito, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ove il giudice di merito faccia ciò, la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.

Da questi principi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente lamenta che il giudice di merito non avrebbe “rilevato e considerato elementi e dati significativi pur evidenti”. Lamenta, dunque, la mancata valutazione di alcuni elementi istruttori, ovvero la postergazione di essi rispetto ad altri: vale a dire proprio quel tipo di censura che non è prospettabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1615 e 2697 c.c.; L. n. 590 del 1965, art. 8); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove raccolte, le quali non consentivano affatto di ritenere dimostrato che G.R. fosse un affittuario di un fondo “rustico”, ovvero produttivo, piuttosto che mero occupante di fatto di aree boschive e prative incolte.

2.2. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile, per le medesime ragioni già esposte al par. 1.3: ovvero che, attraverso esso, il ricorrente sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d’appello.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Anche col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1615 c.c.; artt. 166 e 167 c.p.c.; L. n. 590 del 1965, art. 8); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che G.P., chiedendo la condanna di G.R. al rilascio dei beni da questi occupati, avrebbe implicitamente ammesso che quest’ultimo fosse detentore di parte del fondo (e quindi avesse diritto alla prelazione). La domanda di rilascio infatti di per sè non costituisce affatto ammissione della qualità di affittuario della persona contro cui è rivolta.

3.2. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

La Corte d’appello, infatti, ha accolto la domanda di riscatto proposta da G.R. non già perchè la sua qualità di affittuario coltivatore diretto fosse stata ammessa o confessata da G.P., ma perchè l’ha ritenuta provata sulla base delle prove storiche raccolte.

Quindi, dopo essersi diffusa ad esaminare queste ultime nelle pp. 8-11 della motivazione, a p. 11, ultimo capoverso, della sentenza la Corte d’appello soggiunge che l’appellato ( G.P.), formulando la sua domanda di rilascio, avrebbe “confermato” che l’appellante ( G.R.) era nel possesso dei terreni contestati.

E’ dunque evidente che quest’ultima affermazione non costituisce la reale ratio decidendi posta a fondamento della decisione, ma solo un argomento ad abundantiam, la cui cassazione non priverebbe la sentenza impugnata di supporto motivazionale.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso (indicato nel ricorso con il n. 5, ma si tratta di un evidente lapsus calami) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1615 e 2697 c.c.; L. n. 590 del 1965, art. 8); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove, là dove ha ritenuto che G.R. coltivasse il fondo col lavoro proprio e della moglie.

4.2. Il motivo è inammissibile, e per plurime ragioni:

-) sia perchè la questione della sufficienza della forza lavorativa del retraente costituiva una questione nuova;

-) sia per difetto di specificità, in quanto il ricorrente trascrive solo una delle deposizioni che si assumono malamente valutate, e ciò non consente di stabilire se davvero la prova della coltivazione diretta non esistesse; sia perchè in ogni caso invoca da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella adottata dal giudice di merito.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

E’ dunque obbligo di questa Corte dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Infatti, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna G.P. alla rifusione in favore di G.R. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA