Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14691 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.M.L. ed O.A., quali eredi del Prof. O.

G., rappresentate e difese, giusta delega in calce al ricorso,

dagli Avv.ti FICARI Valerio e Gianluca Contaldi, elettivamente

domiciliate nello studio del secondo in Roma, Via Pierluigi da

Palestrina, 63;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/34/2008, della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 34, in data 22/01/2008, depositata il

14 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26400/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 40/34/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 34, il 22.01.2008 e DEPOSITATA il 14 marzo 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e negato il diritto al rimborso, per sussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartelle di pagamento per IRAP per l’anno 2001, è affidato a più mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e controverso, omessa valutazione della documentazione prodotta, violazione dell’art. 112 c.p.c. e 2909 cod. civ..

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

4 – Alle formulate censure può rispondersi, con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, appare in linea con i richiamati principi, avendo verificato e valutato la sussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, alla stregua della documentazione in atti.

5 – La decisione, del resto, resiste alle considerazioni svolte anche con gli altri motivi del ricorso, tenuto conto, sia del fatto che l’onere probatorio gravava sui contribuenti, sia pure del fatto che la deduzione del vizio di motivazione deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004) e considerato, d’altronde, che le doglianze appaiono prospettate genericamente – in violazione del principio di autosufficienza e degli artt. 366 e 369 c.p.c. (Cass. n. 6225/2005, n. 1170/2004, n. 7178/2004, n. 6542/2004, n. 14003/2004, n. 9707/2003), essendo orientamento giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass. n. 20454/2005; n. 14075/2002), essendovi il preciso onere, ribadito ed esplicitato con le novelle introdotte dall’art. 366 c.p.c., n. 6) e art. 369 c.p.c,., n. 4, di indicare in modo puntuale gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e dovendo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere, ex actis, al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 849/2002; n. 2613/2001, n. 9368/2006; n. 1014/2006; n. 22979/2004).

6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, la memoria delle ricorrenti del 05.05.2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed sii richiamati principi, il ricorso va rigettato e che avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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