Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14691 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a., in persona del l.r.p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Dino De Poli e dall’avv. Gennaro Uva, elett.

dom. in Roma, presso lo studio del secondo, in via Cassiodoro n.

1/A, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS). e di C.G., in

persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Eddi Serio

e dall’avv. Massimo Panzarani, elett. dom. in Roma, presso lo studio

del secondo, in via Vittoria Colonna n. 27, come da procura in calce

all’atto;

per la cassazione del decreto Trib. Treviso 30.3.2012, in R.G. n.

150/2011;

viste la memoria del fallimento;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 20 aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Unicredit Credit Management Bank S.P.A. impugna il decreto Trib. Treviso 30.3.2012 con cui veniva rigettata la sua opposizione allo stato passivo, proposta avverso il decreto del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.a.s., che aveva escluso la qualità ipotecaria del credito, insinuato sulla base di iscrizione in base a decreto ingiuntivo privo, all’epoca del fallimento, della esecutività ex art. 647 c.p.c.;

2. per il tribunale, con richiamo esplicito dell’analogo indirizzo di legittimità, l’acquisizione dell’efficacia di giudicato sostanziale poteva afferire al decreto ingiuntivo solo se munito della decretazione di esecutività ai sensi della citata disposizione e con data anteriore alla dichiarazione di fallimento, risultante il 29.6.2011, mentre era irrilevante il provvedimento del 14.11.2011 con cui si attestava la non iscrizione di cause di opposizione al decreto;

3. con unico motivo, all’altezza della violazione di legge, il ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento per mancato rispetto del principio per cui l’oggettivo decorso del termine di quaranta giorni, senza proposizione di opposizioni al decreto ingiuntivo, doveva rilevare come fatto in sè idoneo ad assicurarne il requisito di definitività, indipendentemente dalla eventuale attestazione se anche resa in epoca successiva al fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, essendosi la decisione impugnata conformata alla giurisprudenza di questa Corte, nè l’esame del motivo offre elementi per modificare il quadro giustificativo cui hanno riguardo i precedenti cui si ispira il principio per cui “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52” (Cass. 6595/2017, 6524/2017, 684/2017, 23392/2016, 16215/2015, 2112/2014, 1650/2014, 23202/2013, 28553/2011, 6198/2009);

2. la inammissibilità determina altresì la condanna alle spese, secondo la regola della soccombenza e come da liquidazione specificata in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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