Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14691 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

O.M., rappr. e dif. dall’avv. Marco Lanzilao,

marcolanzilao.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio

dello stesso in Roma, viale Angelico n. 38, come da procura spillata

in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Roma 4.9.2018, n. 5477/2018, in

R.G. 7559/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 19.2.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.M. impugna la sentenza App. Roma 4.9.2018, n. 5477/2018, in R.G. 7559/2017 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Roma 14.10.2017 nel proc. R.G. 50858/2015 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. la corte, premesso il rilievo dell’omessa produzione del fascicolo di parte del procedimento di primo grado e la mancata formulazione difensiva di una utile acquisizione d’ufficio in sede d’appello, ha così: a) rilevato, in condivisione degli enunciati del giudice di primo grado, la impossibilità di smentire, causa il citato limite di produzione, il giudizio di scarsa credibilità del narrato (fuoriuscita dal (OMISSIS) per danni gravi subiti dal familiare con cui conviveva, a seguito di ritorsioni connesse alla morte accidentale di compagno di lavoro, con versione non omogenea rispetto alle dichiarazioni rese avanti alla Commissione, ove era stato dedotto solo il timore di tali pregiudizi); b) ritenuto il Paese non caratterizzato da un conflitto generalizzato; c) negato il diritto alla protezione umanitaria, stante la mancata prova di uno stato di vulnerabilità e l’insufficienza del mero richiamo alla situazione generale del Paese;

3. il ricorso descrive tre motivi di censura; ad esso resiste il Ministero che si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1.con il primo motivo si contesta l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente avanti alla Commissione territoriale e di quelle recate in giudizio per la valutazione delle sue condizioni personali e l’omesso esame d’ufficio del timore espresso rispetto al sistema Paese; con il secondo motivo la critica è rivolta all’errato esame delle condizioni di pericolosità e violenza generalizzata in (OMISSIS) e la non consultazione delle fonti informative; con il terzo motivo si avversa la mancata valutazione della condizione di persecuzione e pericolo, oltre che la ridotta aspettativa di vita e così l’errato diniego dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 19;

2. i primi due motivi, da affrontare unitariamente per l’intima connessione, sono complessivamente inammissibili; la preliminare complessa valutazione sulla non credibilità del narrato e sulla omessa prospettata individualizzazione di pericoli o gravi rischi, quale esplicitamente enunciata dalla corte, non è avversata in modo specifico, nè sono allegate possibili specifiche circostanze di pericoli o gravi rischi che sarebbero connessi al rimpatrio, così individualizzando i requisiti di protezione in relazione alla situazione del Paese di provenienza; il ricorso omette di riportare in quali termini eventuali diverse circostanze siano state ritualmente, tempestivamente e con puntualità rappresentativa introdotte avanti al giudice di merito, così impedendo – in questa sede e dato il loro richiamo del tutto generico – ogni controllo di trascuratezza, pur negli stretti limiti della verifica di legittimità sulla motivazione;

3. ciò opera, in particolare, per la critica al rilievo della corte d’appello circa l’omessa produzione del fascicolo di parte di primo grado ed il mancato svolgimento, in quella sede, di alcuna richiesta istruttoria in tal senso, condotta omissiva che correttamente ha precluso l’integrazione di elementi critici avversi al giudizio di non credibilità; questo era stato infatti enunciato dal tribunale proprio sul rilievo diretto delle contraddizioni nel narrato del richiedente, all’evidenza diverso avanti alla Commissione e rispettivamente avanti al giudice, così da far dubitare della attendibilità di un timore per la propria vita solo in sede giudiziale integrato dal racconto di gravi danni già subiti (e non solo minacciati) da un proprio familiare; va così ripetuto che “affinchè la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla commissione territoriale assuma rilievo ai fini della decisione, occorre che sia specificato il contenuto dei documenti non consultati, a causa del mancato assolvimento dell’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, nonchè la loro decisività ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Cass. 32250/2019); e occorre soggiungere che il richiedente si è limitato ad un generico richiamo della documentazione citata, contravvenendo ai principi di necessaria specificità del ricorso per Cassazione;

4. sul punto, l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, “non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non tempestivamente e ritualmente dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione” (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalle più recenti Cass. n. 9842 del 2019, nonchè Cass. 1532 e 1533 del 2020); la corte ha infatti condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda; la sintesi delle enunciazioni valutative cui è giunta non permette una diversa disamina, altresì per i limiti redazionali del ricorso;

5. si ripete invero che “il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 stesso decreto legislativo, con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine” (Cass. 15794/2019), situazione comunque esaminata dalla corte, con indicazione delle fonti consultate ed esclusione di un conflitto armato generalizzato;

6. la censura sul diniego di protezione umanitaria, per quanto alfine ripresa nel terzo motivo, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla corte, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare il rinvio alle difficoltà economiche e alle aspettative di vita connesse al rientro e, prima ancora, incertamente legate all’espatrio; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dalla corte; si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

7. tanto più che, si aggiunge, l’intrinseca inattendibilità del racconto, affermata dai giudici di merito, costituisce, altresì, motivo sufficiente per negare anche la protezione umanitaria (cfr. Cass. 16925 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018, parag. 7; Cass. 27438 del 2016), posto che la ritenuta non credibilità del narrato “rende comunque impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 1088/2020);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.9660/2019, 25862/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del procedimento, liquidate in Euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 202

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