Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14691 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13459/2008 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 104, presso lo Studio dell’avvocato DE BERARDINIS DANIELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE VITA Bartolo, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante – Società con unico socio

soggetta a direzione e coordinamento di ENEL SpA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura speciale alle

liti che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2007 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,

depositata il 30/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 30.11.2007, in riforma di una sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, con cui l’Enel Distribuzione s.p.a. veniva condannata al risarcimento dei danni patiti da S.A. a seguito del black – out elettrico verificatosi il (OMISSIS), rigettava la domanda e riteneva che non era stato provato il danno patrimoniale dell’avaria di generi alimentari conservati nel frigorifero, nè il danno esistenziale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice.

Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a..

Trattasi di ricorso proposto contro sentenza pubblicata, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis.

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

Nella specie, il ricorrente propone quattro motivi.

Il primo e secondo motivo sono di violazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 115 c.p.c., artt. 267, 1218 1223 e 1226 c.c.).

Il terzo e quarto riguardano vizi di motivazione.

Il primo motivo si conclude con un quesito generico che – più che censurare una violazione di legge – propone una diversa lettura delle risultanze probatorie, in particolare una diversa valutazione della prova testimoniale, che spetta al giudice del merito e non è censurabile in questa sede se correttamente motivata.

Il secondo motivo si conclude con un quesito astratto avulso dal caso concreto, che non consente, a tacer d’altro, che la Corte emetta un principio di diritto che possa risolvere il caso concreto.

Il terzo e quarto motivo riguardano supposti vizi di motivazione. I motivi,in questo caso, – più che contenere una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730) – si concludono con quesiti.

In particolare, con riferimento al terzo motivo, la censura sarebbe, in ogni caso, inammissibile per difetto d’interesse, posto che il giudice di merito ha ritenuto responsabile l’Enel per l’interruzione di energia elettrica – con ciò accogliendo sul punto la prospettazione difensiva dell’attuale ricorrente – rigettando, poi, la domanda per difetto di prova in ordine al nesso causale ed al danno lamentato.

Il quarto motivo, da ultimo, più che indicare quale sia il fatto controverso e le ragioni dell’insufficienza, si conclude con una semplice domanda posta alla Corte con riferimento alla ritenuta insussistenza del danno esistenziale; il che non vale certo ad integrare le condizioni poste dall’art. 366 bis c.p.c., con riferimento al vizio di motivazione”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorar, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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