Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14690 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19204/2015 proposto da:

PAMA 77 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE n. 10, presso lo

studio dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE DE GIROLAMO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresentano e difendono;

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA

n. 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6249/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2014 R.G.N. 2867/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado che in seno a giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., aveva ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione riguardo ai premi Inail portati da cinque cartelle di pagamento non opposte da PA.MA 77 s.r.l., ha rigettato l’appello proposto dalla società;

a fondamento della decisione la Corte territoriale ha richiamato le motivazioni di Cass. n. 4338 del 2014 secondo le quali a fronte della mancata opposizione alla cartella esattoriale doveva trovare applicazione la disciplina dell’actio iudicati e cioè l’art. 2953 c.c.;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione PA.MA 77 s.r.l. sulla base di due motivi, successivamente illustrati da memoria;

l’INAIL ha resistito con controricorso e successiva memoria;

Equitalia Gerit s.p.a., ora Equitalia Sud, ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., poichè la Corte territoriale ha ritenuto applicabile ai fini del computo del termine prescrizionale del credito esattoriale il termine decennale in ragione dell’effetto novativo derivante dalla mancata opposizione alle cartelle di pagamento ritualmente notificate;

con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, dai quali si evince che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale e non viene modificato dalla mancata opposizione alla cartella, derivando da tale evenienza la sola intangibilità del credito;

i motivi sono fondati giacchè la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo contrario alla giurisprudenza della Corte di legittimità (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);

soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c., si è ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

invero, le cartelle di pagamento erano state notificate tra il 17 gennaio 2001 e l’8 novembre 2004 e la ricorrente con l’opposizione, qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha opposto l’insussistenza del credito contributivo per decorso della prescrizione quinquennale;

questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare l’ammissibilità di tale azione laddove l’opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020):

pertanto, va dato atto che in assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall’ultima notifica delle citate cartelle, il credito contributivo oggetto di giudizio deve ritenersi prescritto;

il ricorso va, quindi, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarato che la pretesa creditoria dell’INAIL risulta estinta per prescrizione, ex art. 384 c.p.c., comma 2;

le spese dell’intero processo vanno compensate atteso che la questione è stata risolta con l’intervento delle Sezioni Unite sopra ricordato, successivamente alla proposizione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritto il credito contributivo preteso dall’INAIL; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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