Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14690 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

HYPO ALPE ADRIA BANK s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Massimo Malvestio e dall’avv. Antonella Lillo, nonchè

dall’avv. Giovanni Galoppi, elett. dom. in Roma, presso lo studio

del terzo, in via Gregoriana n. 56, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.I., in persona del curatore fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Treviso 4.4.2012, n. 912/2012, in

R. 30-2/11;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 20 aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. impugna il decreto Trib. Treviso 4.4.2012 n. 912/2012 con cui – per quanto qui di residuo interesse veniva rigettata la sua opposizione allo stato passivo, proposta avverso il decreto del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l., che aveva escluso la qualità ipotecaria del credito, insinuato sulla base di iscrizione in base a decreto ingiuntivo privo, all’epoca del fallimento, della esecutività ex art. 647 c.p.c.;

2. per il tribunale, con richiamo esplicito dell’analogo indirizzo di legittimità, l’acquisizione dell’efficacia di giudicato sostanziale poteva afferire al decreto ingiuntivo solo se munito della decretazione di esecutività ai sensi della citata disposizione e con data anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3. con i due motivi, all’altezza della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento per mancato rispetto del principio per cui l’oggettivo decorso del termine di quaranta giorni, senza proposizione di opposizioni al decreto ingiuntivo, doveva rilevare come fatto in sè idoneo ad assicurarne il requisito di definitività, indipendentemente dalla eventuale attestazione se anche resa in epoca successiva al fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, essendosi la decisione impugnata conformata alla giurisprudenza di questa Corte, nè l’esame delle censure offre elementi per modificare il quadro giustificativo cui hanno riguardo i precedenti cui si ispira il principio per cui, “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52” (Cass. 6595/2017, 6524/2017, 684/2017, 23392/2016, 16215/2015, 2112/2014, 1650/2014, 23202/2013, 28553/2011, 6198/2009);

2. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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