Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14690 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23318/2009 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BADO’

Fabrizio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREUCCI FABIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato PALERMO

Gianfranco, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

atto notaio Maria Patria Bersotti di Sinalunga, rep. n. 56.392 del

27/10/2009 allegata in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.G. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRESSANONE

3, presso lo studio dell’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEPRI ALESSANDRO,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 839/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

26/05//09, depositata il 19/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

P.L. ha convenuto davanti al Tribunale di Montepulciano, per l’esercizio dell’azione di riscatto agrario di un fondo, quale proprietaria coltivatrice diretta di fondo confinante, gli acquirenti A. e B.G., che avevano acquistato il fondo da tale G.C., che interveniva volontariamente in giudizio.

Il Tribunale rigettava la domanda.

La corte di appello di Firenze, adita dall’attrice, con sentenza depositata il 19.6.2009, rigettava l’appello.

Proponeva ricorso per cassazione M.L..

Resistono con controricorso B.A. e G. e con altro controricorso G.C..

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 116 e 132 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza su un punto decisivo della controversia, in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 166 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza su un punto decisivo della controversia, in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè alcuno dei motivi relativi ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dai resistenti.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c., comma 2.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dai resistente, liquidate per i B. in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, ed in egual misura per la resistente G., oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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