Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1469 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.C. in S., nella qualita’ di erede della

Sig.ra B.R. ved. F., elettivamente

domiciliata in Roma, via della Frezza 59, presso gli avv.ti. SANDULLI

Emilio Paolo e Antonio Sandulli, che la rappresentano e difendono,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 31, n. 208/31/00 del 29 maggio 2000,

depositata il 26 giugno 2000, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

cessata la materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione del ricorrente che attesta di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur piu’ volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha piu’ interesse alla prosecuzione del giudizio;

Ritenuto che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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