Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1469 del 24/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1469 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 19899-2012 proposto da:
ROYAL SRL 01009050673 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARRIA
CLAUDIO e CARLO COBIANCHI, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

UNIONALPHA SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 543/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 16.6.2011, depositata il 29/02/2012;

Data pubblicazione: 24/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 19899 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

56) R. G. n. 19899/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte Appello L’Aquila 29/02/2012, non
notificata), confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di
respingeva le pretese dell’odierno ricorrente in merito al rilascio di

Secondo la Corte territoriale, non vi erano dubbi che quest’ultimo
acconsentiva, con accordi verbali, all’odierna intimata Unionalpha S.p.A, di
utilizzare il locale al piano superiore (del fabbricato di sua proprietà il cui
piano terra era regolarmente locato a questa) per lo stoccaggio dei propri
semilavorati, senza richieste economiche di sorta.
2. — Ricorre per cassazione la Royal S.r.1., sulla base di un solo motivo di
ricorso, con cui lamenta: “violazione dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per
omessa/insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio. Totale travisamento dei fatti e apoditticità delle conclusioni
assunte. Omessa valutazione di richieste istruttorie essenziali e decisive al
fine di decidere”. Il Tribunale prima e i Giudici d’appello poi, a giudizio
della ricorrente, avrebbero accolto senza alcuna analisi critica le
affermazioni dell’odierno intimato, giungendo “senza alcuna minima prova”
alle conclusioni suesposte.
3. — Nessun intimato ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. — Il ricorso è inammissibile, mancando completamente l’esposizione
sommaria dei fatti di causa (requisito richiesto dall’art. 366 n. 3 del codice
di rito). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale mancanza non può
essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso,
non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla
motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame della
narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria
illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione
(Cass. n. 2097/2007).
Ma a parte tale profilo, il ricorso manca di pregio anche nell’esposizione
della censura, limitandosi (e nei limiti di quanto emerge da esso non essendo
3

fabbricato industriale per occupazione senza titolo, con i relativi danni.

soddisfatto il requisito di cui sopra) il ricorrente a censurare apprezzamenti
di fatto e valutazioni probatorie compiute dalla Corte territoriale,
riproponendo, a tratti, doglianze già proposte in sede di merito.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.

inficiano i motivi in fatto e in diritto di cui alla relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;
nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

La parte ricorrente ha presentato memoria le cui argomentazioni non

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