Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1469 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1469 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 16933-2016 proposto da:
ABBATE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PASSAGLIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARA
MERLO, e rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO e
MARINA CORSO in virtù di procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SALATIELLO MARIA ROSARIA, DI MARINO GENNARO, DI
MARINO GUIDO, DI MARINO LUCIA, DI MARINO GIANCARLO,
DI MARINO RAFFAELE, DI MARINO LUCIO, domiciliati in ROMA,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati
e difesi dall’avvocato MAURO SUPINO in virtù di procura in
calce al controricorso.
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 22/01/2018

avverso la sentenza n. 1908/2016 della CORTE DI APPELLO di
NAPOLI, depositata il 10/5/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti;

1. Abbate Luigi conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Napoli – Sezione distaccata di Marano, gli odierni
controricorrenti, chiedendo l’abbattimento di una struttura
realizzata sul fondo confinante dei convenuti, in quanto
abusivamente appoggiata alla sua proprietà, in violazione delle
distanze legali ed in quanto connotata dalla presenza di fili
elettrici pendenti.
Si costituivano i convenuti che impugnavano la domanda
attorea ed in via riconvenzionale chiedevano la demolizione del
muro appartenente all’attore per la parte che eccedeva
l’altezza di metri 2,50, che costituiva quella massima prevista
dal vigente strumento urbanistico, istando altresì per la
recisione dei rami di alberi dell’attore che si protendevano
verso la loro proprietà.
A fronte della domanda riconvenzionale l’Abbate eccepiva di
avere usucapito il diritto a conservare il muro nella sua attuale
conformazione.
Nel

corso

del

giudizio

i

convenuti

provvedevano

all’abbattimento della costruzione di cui l’attore aveva chiesto
la demolizione, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della
materia del contendere, inoltre Di Marino Raffaele, nelle more
divenuto proprietario esclusivo dell’immobile posto a confine
con quello dell’attore, lamentava che il muro di quest’ultimo
denotava un pericolo di crollo e quindi, ex art. 700 c.p.c.,

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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

chiedeva adottarsi i provvedimenti urgenti per porre rimedio a
tale situazione.
Disposta CTU il Tribunale, con ordinanza cautelare ordinava di
rimuovere il pericolo di crollo disponendo che lo stesso CTU
presiedesse all’esecuzione del provvedimento, procedendosi

Il Tribunale con sentenza del 1 marzo 2013 dichiarava la
cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda
principale e riconvenzionale, compensando le spese di lite, ad
eccezione di quelle relative alla procedura d’urgenza che invece
poneva a carico di parte attrice.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Abbate e la Corte
d’Appello di Napoli con la sentenza n. 1908 del 10 maggio
2016 rigettava il gravame, condannando l’appellante al
rimborso delle spese del grado.
Quanto alla deduzione secondo cui era stata erroneamente
dichiarata la cessazione della materia del contendere in
relazione alla domanda riconvenzionale, posto che
l’abbattimento del muro appartenente all’attore era avvenuto
non spontaneamente ma in esecuzione di un provvedimento
cautelare, con la conseguenza che essendo fondata la sua
domanda, non poteva disporsi in applicazione della
soccombenza virtuale la compensazione delle spese, osservava
che correttamente il Tribunale aveva ritenuto sussistere la
reciproca soccombenza, dovendo quindi escludersi la violazione
dell’art. 91 c.p.c.
Quanto all’abbattimento del muro dell’Abbate, rilevava che
dagli accertamenti peritali eseguiti in sede giudiziale, le cui
risultanze erano confermate anche da una diversa CTU esperita
nel giudizio di danni intentato dall’Abbate nei confronti del CTU
nominato in sede cautelare, emergeva la conferma della

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quindi all’abbattimento del muro.

ricorrenza della situazione di pericolo tale da imporre la
demolizione dell’intero muro.
Riteneva inammissibile il motivo di appello con il quale l’attore
si doleva della mancata pronuncia sul capo della domanda
riconvenzionale dei convenuti mirante ad ottenere la recisione

trattandosi di domanda abbandonata, mentre quanto alla
dedotta inammissibilità della domanda ex art. 700 c.p.c.,
rilevava che gli appellati, come emergeva dalla narrazione della
comparsa di risposta, avevano lamentato anche un pregiudizio
di carattere personale, rispetto al quale la domanda ex art. 700
c.p.c. era connotata dal nesso di strumentalità.
Prive di fondamento erano poi le censure mosse
all’accoglimento della domanda cautelare, in quanto la
correttezza delle conclusioni del CTU e della sua attività in
occasione dell’abbattimento del muro erano state confermate
anche in altro giudizio promosso dall’Abbate ma conclusosi con
esito sfavorevole.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Abbate
Luigi sulla base di sette motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 112, 163 e 700 c.p.c. nella parte in cui
la

Corte distrettuale

ha

ritenuto che

la

domanda

riconvenzionale promossa dai convenuti in merito
all’abbattimento del muro avesse natura sia reale che
personale, e che attesa la presenza di tale secondo carattere,
si giustificasse anche la proposizione di un ricorso ex art. 700
c.p.c. in corso di causa.
Il motivo è infondato.

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dei rami degli alberi dell’attore sporgentisi nella loro proprietà,

Ed, invero occorre ricordare che secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n.
1545/2016) l’interpretazione della domanda spetta al giudice
del merito, la cui statuizione, ancorché erronea, non può
essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che,

dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi
ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione
non è logicamente verificabile prima di avere accertato la
erroneità di quella motivazione, sicché, in tal caso, il dedotto
errore non si configura come “error in procedendo”, ma attiene
al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà
della parte.
Peraltro

il

giudice

del

merito,

nell’indagine

diretta

all’individuazione del contenuto e della portata delle domande
sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al
tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono
contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto
sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla
natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte
istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la
sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa,
trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale
(così Cass. n. 118/2016).
Orbene, a fronte della precisa indicazione del giudice di primo
grado che aveva ritenuto che i convenuti avessero inteso far
valere anche un pregiudizio di carattere personale, quale
scaturente dalle condizioni di dissesto del muro, la decisione
gravata ha ritenuto che tale assunto fosse da condividere alla
luce di quanto emergeva dalla complessiva narrazione
contenuta nella comparsa di risposta, con la conseguenza che

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avendo il giudice svolto una motivazione sul punto,

non appare censurabile sotto il profilo della violazione di legge
(cfr. Cass. n. 21874/2015) l’interpretazione della domanda,
che appunto spetta al giudice del merito, ove quest’ultimo
abbia motivatamente individuato le ragioni per le quali doveva
reputarsi introdotta anche una domanda di carattere personale,

al diverso profilo del vizio di motivazione.
Nela fattispecie, in disparte l’evidente carenza del requisito di
specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., nella parte in cui parte
ricorrente omette di riprodurre il contenuto della comparsa di
risposta dalla quale i giudici di merito hanno tratto il
convincimento circa la proposizione cumulativa anche di una
domanda di carattere personale, avendo fatto riferimento al
solo contenuto del petitum di cui alla domanda riconvenzionale,
ne consegue che, una volta ricondotta la censura nell’ambito
della previsione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in presenza
di una cd. doppia conforme, intervenuta in un giudizio di
appello introdotto in epoca successiva all’entrata in vigore della
legge n. 134/2012 (11 settembre 2012), il vizio in esame non
appare suscettibile di essere dedotto (e ciò anche a voler
sorvolare circa la dubitabilità che la nuova formulazione della
norma si presti tuttora a supportare la deduzione in punto di
critica al ragionamento del giudice di merito circa la corretta
interpretazione della domanda).
3. Il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c.

e dei principi in tema di natura provvisoria e strumentale dei
provvedimenti cautelari, in quanto sarebbe stata dichiarata
cessata la materia del contendere sebbene l’abbattimento del
muro non sia avvenuto spontaneamente da parte del
ricorrente, ma per effetto dell’esecuzione di un provvedimento

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trattandosi di affermazioni suscettibili di critica solo in relazione

cautelare che, ancorchè non reclamato, non è comunque in
grado di acquisire efficacia di giudicato.
La doglianza non si confronta tuttavia con l’effettivo tenore
della sentenza gravata, la quale, a fronte dell’analogo motivo
di appello, lungi dal ritenere corretta la valutazione in punto di

realtà ritenuto che fosse corretta la statuizione in ordine alla
compensazione delle spese attesa la reciprocità della
soccombenza, e ciò alla luce di quanto successivamente
esposto in tema di fondatezza della domanda riconvenzionale e
di legittimità dell’adozione del provvedimento di demolizione
del muro, stante la ravvisata pericolosità della sue condizioni
statiche.
In tale ottica deve quindi ritenersi che la Corte di merito, se da
un lato ha ritenuto che i convenuti fossero da reputarsi
soccombenti virtuali rispetto alla domanda attorea, avendo gli
stessi provveduto spontaneamente a demolire la struttura di
cui l’attore chiedeva la demolizione, dall’altro ha ritenuto che
l’Abbate era invece da ritenersi soccombente rispetto alla
domanda demolitoria proposta dai convenuti e coltivata in via
cautelare con la procedura ex art. 700 c.p.c., sebbene, attesa
l’avvenuta demolizione integrale del muro, non fosse più
necessaria alcuna specifica statuizione di condanna.
4. Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c.
nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto legittima
la demolizione dell’intero muro e non anche nella sola parte in
cui la sua altezza eccedeva la quota di metri 2,50.
Le suesposte considerazioni in punto di interpretazione della
domanda e di incensurabilità della valutazione del giudice di
merito circa la proposizione anche di una domanda avente una
causa petendi di carattere personale, consentono di escludere

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reciprocità della cessazione della materia del contendere, ha in

la sussistenza del dedotto vizio, non senza doversi rilevare la
carente formulazione del motivo che omette di riprodurre, in
violazione del disposto di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., il
contenuto della CTU esperita in sede cautelare, dalla quale la
Corte di merito ha tratto il convincimento della pericolosità

demolizione.
5. Quanto al quarto motivo con il quale si deduce la violazione
degli artt. 59, 64 e 669 duodecies c.p.c. per essersi proceduto
a dare esecuzione all’ordinanza cautelare di abbattimento del
muro, senza la pur prevista partecipazione dell’ufficiale
giudiziario, deve rilevarsi che la sentenza gravata ha ritenuto
che la denunziata carenza non avesse comunque inciso sulla
sostanziale corrispondenza dell’attività esecutiva a quanto
disposto dal provvedimento d’urgenza, atteso altresì che tutto
lo svolgimento della demolizione era avvenuto alla presenza
dei Carabinieri.
Deve quindi ritenersi che la mancata partecipazione
dell’ufficiale giudiziario costituisca una violazione di carattere
meramente formale che non ha inciso sulla correttezza
sostanziale dell’attività esecutiva, e che non può comunque
inficiare il giudizio di doverosità della demolizione, essendosi
altresì dato atto che l’eventuale responsabilità risarcitoria del
CTU era stata oggetto di un diverso giudizio conclusosi peraltro
in senso sfavorevole all’Abbate.
6. Il quinto motivo denunzia l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,
nonché la motivazione carente in relazione ai rilievi specifici ed
argomentati alla CTU, ed infine denunzia la violazione degli
artt. 115 e 196 c.p.c.

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delle condizioni del muro e della necessità della sua integrale

Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso la
disamina del fatto notorio costituito dalla circostanza che
l’assicurazione statica del muro poteva essere garantita con un
semplice puntellamento, sicchè non si poneva come necessaria
la sua demolizione.

testimoniale.
Il motivo nella sostanza mira a sollecitare una non consentita
rivalutazione dei fatti di causa, attività questa non permessa al
giudice di legittimità.
Attesa la reale essenza del motivo, oltre a doversi ribadire
anche in parte qua la carenza del requisito di specificità del
motivo ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., nella parte in cui si omette
di riprodurre il contenuto della CTU ed in particolare di quella
predisposta nel diverso giudizio risarcitorio intentato
dall’Abbate nei confronti del CTU nominato nella procedura
d’urgenza, e delle prove testimoniali, vale osservare che
trattandosi come sopra detto di una pronuncia che ha
confermato la decisione di primo grado, risulta inammissibile la
deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c.
7. Il sesto motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt.

112 e 189 c.p.c. in relazione alla mancata decisione sul capo
della domanda riconvenzionale concernente la recisione dei
rami degli alberi dell’attore che si protendono nella proprietà
dei convenuti.
Si sostiene che vi sarebbe uno specifico interesse dell’attore
alla valutazione in punto di infondatezza di tale domanda ai fini
del riparto delle spese di lite.

Ric. 2016 n. 16933 sez. M2 – ud. 19-10-2017 -9-

Inoltre sarebbero state trascurate le risultanze della prova

Il motivo è tuttavia infondato, avendo la Corte di merito con
apprezzamento in fatto ritenuto che la domanda fosse stata
abbandonata.
Risulta anche in tal caso carente il requisito di specificità,
essendosi il ricorrente limitato apoditticamente ad affermare

conclusioni, trascurando tuttavia di riprodurre o richiamare il
contenuto delle conclusioni rese dinanzi al Tribunale, le quali,
come peraltro si evince dal contenuto del controricorso, sono
state assolutamente specifiche, e prive del richiamo alla
richiesta de qua, confermando quindi la correttezza della
valutazione della Corte di merito in ordine al suo abbandono.
8. Il settimo motivo infine denunzia la violazione degli artt. 91
e 1123 c.p.c. in ragione dell’insussistenza della reciproca
soccombenza, e dovendosi tenere conto del carattere
strumentale del ricorso cautelare, con omesso esame della
questione sollevata.
Il motivo è infondato.
Ed, invero la decisione gravata, pur confermando la ricorrenza
di una situazione di soccombenza reciproca, ha tuttavia
ritenuto che le sole spese concernenti la procedura cautelare
d’urgenza dovessero essere poste a carico del ricorrente.
Orbene, premessa la correttezza della liquidazione da parte del
giudice del merito anche delle spese del procedimento
cautelare in corso di causa, la decisione di porre tali spese a
carico del ricorrente è frutto della discrezionale e non
sindacabile valutazione di prevalente soccombenza dello stesso
Abbate, e rientra appunto nella corretta applicazione della
previsione di cui all’art. 92 c.p.c. che, appunto, permette, per
l’ipotesi di soccombenza reciproca, una compensazione anche
solo parziale delle spese di lite.

Ric. 2016 n. 16933 sez. M2 – ud. 19-10-2017 -10-

che l’abbandono non sarebbe evincibile dal tenore delle

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
10. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare

2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di

versamento,

da

parte del

ricorrente,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi C
2.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari
al 15% sui compensi ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
AO17
Così deciso nella camera di consiglio del 19 ottobr e, 2
Il P•fi
i \I\

Lt,•‹

Ric. 2016 n. 16933 sez. M2 – ud. 19-10-2017-11-

atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

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