Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1469 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25203/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell’Avvocato

ALBERTO GIORDANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2958/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 20/03/2015, depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di B.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 2958/47/2015, depositata il 26/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di estratto di ruolo e di varie cartelle di pagamento, che assumeva mai notificategli, relative a tasse automobilistiche e vari tributi (per gli anni 2000, 2001, 2005, 2008, 2009 e 2010), – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravarne di Equitalia Sud spa, hanno sostenuto, da un lato, che, alla luce di recente orientamento del giudice di legittimità, doveva essere ritenuta ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo di cui abbia avuto comunicazione e che, dall’altro lato, quanto all’eccepito difetto di legittimazione passiva, sul concessionario incombeva l’onere di chiamare in giudizio l’Ente impositore. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La società Equitalia Sud ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, nonchè D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, deducendo che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto gli estratti di ruolo atti autonomamente impugnabili, ancorchè non fossero state tempestivamente impugnate le cartelle di pagamento.

2. La censura è infondata. Questa Corte a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19704/2015, ha affermato seguente principio di diritto: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenti attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. La Corte, dopo avere distinto, facendo chiarezza terminologica, tra ruolo, provvedimento proprio dell’ente impositore, cd estratto di ruolo, documento, contenente gli elementi della cartella, formato dal concessionario per la riscossione, è giunta alla conclusione dell’impugnabilità “anticipata” della cartella “invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo”, documento quest’ultimo impugnato per il suo contenuto (ossia per gli atti che in esso sono indicati e riportati).

Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che il contribuente aveva impugnato “estratto di ruolo e svariate cartelle di paamento”, di cui lamentava, in primis, la mancata notifica. La C.T.R., nel ritenere ammissibile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, l’impugnazione dell’estratto di ruolo, a fronte della mancata valida notificazione delle correlate e successive cartelle, è conforme al suddetto principio di diritto, successivamente espresso dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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