Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14689 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18938/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

c.el suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio

e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi cagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI;

– ricorrenti –

contro

TEKNOTRAD DI E.B. & C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.M.T., elettivamenle

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLINI N. 55, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA BIRTOCCHINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DANIELA MASCHERINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 297/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/03/2015 R.G.N. 857/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 297 del 2015, la Corte d’appello di Bologna, giudicando sulla impugnazione proposta da Tecknotrad di E.B. & c. s.n.c. e da G.M.T. ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha, fra l’altro e per quanto qui di interesse, dichiarato insussistente l’obbligo contributivo preteso dall’Inps e dall’Inail in ragione della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la società ed C.E. e M.I.;

la Corte territoriale, per quanto qui di interesse, dopo aver ricordato che la domanda di accertamento negativo era stata proposta dalle parti appellanti per contestare gli accertamenti ispettivi dell’INPS che avevano qualificato in termini di subordinazione i rapporti di lavoro della lavoratrice C.E. (che aveva reso secondo la società lavoro occasionale accessorio D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 70, comma 1 bis) e della lavoratrice M. (indicata dalla società quale lavoratrice autonoma occasionale con la quale per mero errore era stato concluso contratto ai sensi dell’art. 61, comma 2 lett. D, D.Lgs. n. 276 del 2003), ha attribuito all’INPS l’onere della prova circa i presupposti in fatto degli obblighi contributivi pretesi ed ha valutato insussistenti le prove della subordinazione sia rispetto al rapporto di lavoro della C. che quanto alla posizione della M.; per quest’ultima, insussistente il vincolo della subordinazione, la Corte ha confermato la qualificazione – data a suo tempo dalle parti – quale rapporto di prestazione d’opera occasionale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61, comma 2, nel periodo 1 luglio 2011 – 30 luglio 2011, mentre le altre collaborazioni si erano risolte in singoli incarichi dati di volta in volta;

avverso tale sentenza ricorre per la parziale cassazione l’INPS sulla base di un motivo;

resistono con controricorso Tecknotrad di E.B. & c. s.n.c. nelle persone delle legali rappresentanti E.B. e G.T., quest’ultima anche in proprio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 2 e art. 69, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che dalle risultanze della espletata istruttoria (in particolare dal contenuto del verbale ispettivo del 27 settembre 2011 e dagli stessi atti di parte) era emersa la corrispondenza dell’attività prestata dalle lavoratrici C. e M. a collaborazioni espletate per periodi superiori ai 30 giorni nell’anno solare, con la conseguenza che, per tale via, comunque si sarebbe dovuto giungere alla conclusione della natura subordinata dei due rapporti in esame non essendo stato accertata la presenza di un valido progetto;

il motivo è da rigettare;

il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 2 (abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, ma vigente all’epoca dei fatti) prevede(va) l’esclusione dalla disposizione di cui al comma 1 (che richiedeva la riconducibilità dell’attività dei collaboratori coordinati e continuativi a progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato) delle prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare fosse superiore a 5 mila Euro, nel qual caso trova(va)no applicazione le disposizioni contenute nel capo relativo al lavoro a progetto;

è dunque evidente che la fattispecie che il ricorrente richiama, al fine di ritenere non qualificabili come prestazioni occasionali quelle rese dalle due lavoratrici, richiede che in fatto sia stato accertato che ciascuna delle lavoratrici abbia intrattenuto rapporti lavorativi superiori ai trenta giorni nel corso di un anno solare salvo che il compenso percepito complessivamente nello stesso arco temporale superi l’importo di cinquemila Euro;

affinchè dunque si possa far valere in sede di legittimità il vizio di violazione di questa disposizione è necessario provare che la sentenza impugnata abbia errato nella sua applicazione pur avendo accertato i fatti dalla medesima previsti;

infatti, (Cass. SS.UU. n. 25573 del 2020) la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

nel caso di specie, non può ritenersi che la sentenza impugnata abbia positivamente accertato i fatti di cui sopra nel senso prospettato dal ricorrente, posto che si è limitata a negare la configurabilità della subordinazione sia quanto alla C. che quanto alla M.; anzi, alla pagina 9, la sentenza ha accertato la genuinità del contratto di collaborazione occasionale stipulato tra la società e la M.;

non è poi vero che dalla sentenza impugnata emerga quale fatto incontestato tra le parti il presupposto fattuale posto a fondamento del motivo, nè il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.;

dunque, l’esame del motivo – ad onta dei richiami normativi ivi contenuti – si risolverebbe in una inammissibile rivisitazione del materiale di causa e richiederebbe un nuovo apprezzamento nel merito;

pertanto, il ricorso va rigettato;

le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA