Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14689 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22313/2013 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) (successore a titolo particolare nel

diritto di Assicurazioni Generali Spa in seguito a conferimento del

ramo di azienda denominato “Direzione per l’Italia” di Assicurazioni

Generali Spa in favore Ina Assitalia Spa che in seguito ha mutato

denominazione in Generali Italia Spa), soggetta all’attività di

direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni

Generali Spa e appartenente al Gruppo Generali, in persona dei suoi

legali rappresentanti avv. T.G. e il Dott.

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE

20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato PAOLO GNIGNATI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE ORESTE FIORENZA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.M.G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 313/2012 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

24/07/2012, R.G.N. 52/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato PAOLO GNIGNATI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ORESTE FIORENZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.S. convenne in giudizio, davanti al tribunale di Gela, Assicurazioni Generali s.p.a. per sentirla condannare al pagamento dell’importo di Euro 110.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, quale somma consegnata dallo stesso a L.G.G., agente della compagnia assicuratrice, il quale se ne appropriò indebitamente. La compagnia assicuratrice si costituì in giudizio chiamando in causa il L., chiedendo il rigetto della domanda principale e la condanna del terzo chiamato in causa a manlevare la compagnia medesima di quanto la stessa fosse stata eventualmente condannata a pagare. Il tribunale accolse la domanda attorea e la domanda di manleva.

Assicurazioni Generali presentò appello, contestando che fosse provata sia la conclusione di un contratto di assicurazione sia la conseguente dazione di denaro dal T. al L.M.; rilevando inoltre che l’affidamento del T. non potesse considerarsi incolpevole, atteso il versamento dell’ingente somma in contanti; che pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione il precetto di cui all’art. 1227 c.c..

La corte di Caltanissetta, esaminando tali motivi, rilevando la sussistenza del pagamento e ritenendo incolpevole l’affidamento del T., tratto in inganno dal L.M. alla stessa stregua di altri malcapitati, dichiarò l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

Generali Italia s.p.a. (successore a titolo particolare nel diritto in lite di assicurazioni generali s.p.a.) ha presentato ricorso in cassazione esponendo quattro motivi illustrati in memoria.

T.S. ha presentato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con primi i due motivi di ricorso – qui sinteticamente riassunti – si argomentano censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per violazione degli artt. 159, 162, 163, 177, 1362 e segg., artt. 2721, 2725, 2727, 2729 e 2049 c.c., nonchè artt. 115, 116, 132, 156, 159 e 246 c.p.c., nonchè per vizio di motivazione.

Si osserva come, nella motivazione resa dal Tribunale e condivisa dalla corte di appello, il fatto decisivo della consegna della somma di Euro 100.000,00 da parte di T.S. a L.M.G.G. sia stato ricostruito sia in violazione delle norme sulla distribuzione dell’onere probatorio e sulla formazione della prova, sia in violazione delle regole sulla rilevanza delle prove meramente indiziarie, nonchè in erronea applicazione delle norme sull’interpretazione degli atti di autonomia privata.

Si critica in particolare che i giudici di merito non abbiano accolto l’eccezione formulata dal ricorrente sulla incapacità a testimoniare della moglie del T., da presumersi in comunione di beni con il marito nonchè la rilevanza probatoria dei documenti di incasso sottoscritti dallo stesso T. e dal L.M., complessivamente rilevando plurimi difetti logici nel percorso motivazionale svolto nella sentenza del tribunale e condivisa nella ordinanza di inammissibilità della corte di appello.

I motivi sono infondati giacchè si risolvono in una critica alla tenuta logica della decisione impugnata nella prospettiva, inaccoglibile in questa sede di legittimità, di una riconsiderazione del fatto per come accertato dai giudici del merito.

Deve al riguardo richiamarsi l’arresto di Cass. 11.12.2014 n. 26097, che in ipotesi di cosiddetta “doppia conforme” in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348 ter c.p.c., comma 4, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (come non è nel caso di specie).

Concentrando quindi l’esame alla critiche in punto di diritto, deve osservarsi quanto segue.

In particolare, quanto alle prove documentali, non è indicato l’errore di diritto nell’applicazione dei canoni interpretativi; quanto alla prova testimoniale, utilizzata dai giudici di merito a supporto del risultato probatorio già acquisito sulla scorta delle emergenze documentali, deve rilevarsi come nelle decisioni di merito risulti affermato lo stato di separazione di beni tra i coniugi mentre l’eccezione di mancata allegazione della convenzione patrimoniale esistente tra i coniugi non risulta prospettata nelle sedi di merito (non avendo la parte interessata indicato in quale atto del precedente giudizio la questione sia stata dedotta), e non è, pertanto, scrutinabile in questa sede di legittimità.

2. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., artt. 2721, 2727, 2729 e 2049 c.c., nonchè artt. 115, 116, 132 e 246 c.p.c., stigmatizzando la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente un nesso di occasionalità necessaria tra l’impossessamento della somma da parte dell’agente infedele e il ruolo dallo stesso svolto per conto dell’odierna ricorrente, osservando come dalla istruttoria svolta in primo grado sia emerso che tra il T. e il L.M. fosse intercorso un rapporto esclusivo, a cui rimase estranea la società di assicurazioni.

Il motivo è manifestamente infondato, risolvendosi in una critica del fatto di inammissibile valutazione in sede di legittimità.

3. Con il quarto e ultimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1227, 1362 e segg., artt. 1375, 2721 e segg., art. 2049 c.c.; nonchè il testo del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; nonchè D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 1, comma 1, conv. in L. 5 luglio 1991, n. 197, nonchè artt. 115, 116, 132 e 246 c.p.c., osservando in particolare come nella sentenza impugnata i giudici non abbiano considerato l’immanenza nel nostro ordinamento del principio di autoresponsabilità quale limite all’affidamento incolpevole e meritevole di tutela del soggetto danneggiato, nonchè la regola fondamentale della cooperazione colposa del danneggiato al verificarsi del danno subito. A tal fine, nel motivo è ricostruito criticamente il fatto nelle sue concrete modalità. E’ denunciata la leggerezza con cui il T. ebbe a consegnare, peraltro in contanti, una somma oggettivamente rilevante all’agente infedele (con cui in precedenza il T. non avrebbe nemmeno intrattenuto rapporti utili alla instaurazione di un rapporto fiduciario, essendosi rivolto a un diverso agente assicurativo), senza nemmeno ottenere la sottoscrizione di un qualsivoglia contratto con la impresa di assicurazioni, a cui poter riferire la dazione (tanto da identificarsi correttamente proprio nel L.M., e non nell’impresa di assicurazioni, il soggetto per cui l’operazione era eseguita).

Il motivo è inammissibile.

Quanto ai rilievi già esposti alla corte di appello, vale quanto anticipato circa i limiti di critica alla ricostruzione del fatto in sede di legittimità.

Quanto agli ulteriori profili di doglianza esposti nel motivo e sopra richiamati, relativi alla sussistenza di una condotta colposa in capo al danneggiato e alla violazione – genericamente denunciata – della normativa di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, gli stessi sono inammissibili perchè diversi e nuovi rispetto ai motivi di appello: sopra richiamati e riassunti alle pp. 12 s. del ricorso.

Le spese, per come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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