Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14689 del 14/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 14689 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

ORDINANZA

sul ricorso 16233-2014 proposto da:
BOLOGNI ROBERTO GIOVANNI, PRETE MARINA, CONI MAURO
AUGUSTO, TOZZI CHIARA, elettivamente domiciliati in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
dell’avvocato MAURO MONTINI, che li rappresenta e
difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

LEONI

DANIELE,

GIULIANI

GIOVANNI,

elettivamente

Data pubblicazione: 14/07/2015

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo
studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI, rappresentati e
difesi dagli avvocati ADREA PETTINI e PIETRO RIZZO, per
delega a margine del controricorso;
PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO

DEI CONTI PER LA TOSCANA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controri correnti –

SICARI MARIA GRAZIA, BRASILE ROCCO, GAMBINI FLAVIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentati e
difesi dagli avvocati RICCARDO DEL PUNTA, FAUSTO
FALORNI, per delega a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
CANTINI ROSSELLA, CECCHI STEFANO, CALDORO ANTONIO,
GABBRIELLI SILVIA, PESCINI PAOLO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANDREA CONTE, per
delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controri correnti e ricorrenti incidentali nonchè contro

PAOLINI CARLO, LIGA SARINA, GUADAGNI ADOLFO, MENDUNI
GIOVANNI, NEBBIAI SONIA, BARTOLI LUCIA, PICCININI
GIANCARLO, GALLETTI MARCO, RIENZI GIANFRANCO, TERZANI

MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

ENRICO, SERACINI MARCO, BECATTINI PAOLO, CIRRI LUCA,
SBOLGI STEFANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LE SEZIONI
RIUNITE E LE SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI DELLA
CORTE DEI CONTI, PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;

sul ricorso 17021-2014 proposto da:
BECATTINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ,
rappresentato e difeso dagli avvocati FAUSTO FALORNI,
FEDERICO DE NEO, RICCARDO DEL PUNTA, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE
DEI CONTI PER LA TOSCANA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controrícorrente
nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LE SEZIONI RIUNITE E LE
SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI DELLA CORTE DEI CONTI,
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, SBOLGI STEFANO,
GIULIANI GIOVANNI;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione ai

– intimati –

giudizi pendenti nn.
16233/2014)

e

n.

59632/2014

59767/2014

(ricorso r.g. n.

(r.g.

n.

17021/2014)

entrambi della CORTE DEI CONTI TOSCANA – SEZIONE
GIURISDIZIONALE di FIRENZE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

GIANFRANCO BANDINI;
uditi gli avvocati Mauro MONTINI, Federico DE ME0 per
delega dell’avvocato Fausto Falorni, Andrea CONTE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Alberto CELESTE, il quale, visto l’art.
380-ter c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino il
difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, con le
conseguenze di legge.

consiglio del 07/07/2015 dal Consigliere Dott.

Rilevato che:
– la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la
Toscana della Corte dei Conti, nei procedimenti nn. 59632 e 59767,
ha rinviato a giudizio, contestando loro un danno erariale, i
componenti delle delegazioni sindacali che avevano sottoscritto il
“verbale di accordo sull’interpretazione autentica dei contratti
decentrati” del 23.10.2010 e il successivo “verbale riepilogo impieghi
fondo risorse decentrate per l’anno 2010” del 21.3.2012, in relazione

all’erogazione del trattamento retributivo accessorio del personale
dipendente del Comune di Firenze, con riferimento agli anni 20002012, avendo ritenuto che, a fronte dei rilievi di irregolarità dannose
segnalati dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede ispettiva, in
relazione a talune indennità, “la delegazione trattante – e in questo
caso anche le rappresentanze sindacali – proponevano (nel verbale
di interpretazione autentica) un sistema per lasciarne inalterato
l’importo chiamandole con un nome diverso”;

– Bologni Roberto Giovanni, Prete Marina, Tozzi Chiara e Comi
Mauro Augusto hanno proposto ricorso per regolamento di
giurisdizione (art. 41 cpc), negando la giurisdizione della
magistratura contabile e depositando memoria;

;-.

FATTO E DIRITTO

in senso analogo hanno proposto ricorso incidentale Gambini

Flavio, Brasile Rocco e Sicari Maria Grazia, depositando altresì
memoria, e, con altro ricorso incidentale, Cecchi Stefano, Gabbrielli
Silvia, Cantini Rossella, Caldoro Antonio e Pescini Paolo,
depositando anch’essi memoria; hanno depositato controricorso
adesivo ai ricorsi Leoni Daniele e Giuliani Giovanni;

Becattini Paolo ha anch’egli proposto ricorso per regolamento di

giurisdizione, negando la giurisdizione della magistratura contabile e
depositando memoria;

la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la

Toscana della Corte dei Conti ha resistito con controricorsi;

gli intimati Paolini Carlo, Liga Sarina, Guadagni Adolfo, Menduni

Giovanni, Nebbiai Sonia, Bartoli Lucia, Piccinini Giancarlo, Galletti
Marco, Rienzi Gianfranco, Terzani Enrico, Seracini Marco, Cirri Luca
e Sbolgi Stefano non hanno svolto attività difensiva;

il Procuratore Generale ha concluso, in entrambi i procedimenti,

per la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti;
i procedimenti vanno riuniti, vedendo su identiche questioni;

la giurisprudenza di questa Corte, nel delineare i confini tra

giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, ha riconosciuto la
sussistenza di un rapporto di servizio, fondamento della prima,

Pubblica Amministrazione mediante un’attività disciplinata in tutto o
in parte dal diritto privato, ovvero in caso di indebito utilizzo da parte
di una società privata di finanziamenti pubblici o ancora quando il
soggetto concorra alla realizzazione del programma della Pubblica
Amministrazione o, altrimenti, allorché venga esercitata un’attività di
collaborazione concorrente alla realizzazione di un programma della
Pubblica Amministrazione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 400/2000;
10973/2005; 14101/2006; 22513/2006; 4112/2007; 2289/2008;
14825/2008; 15559/2009; 295/2013; 1774/2013; 20075/2013); in
sintesi quando il soggetto interessato sia tenuto a perseguire i fini e
gli interessi della Pubblica Amministrazione;
– con la cosiddetta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego,
è stato stabilito che i rapporti individuali di lavoro siano regolati
contrattualmente, sulla base di contratti collettivi e individuali; è stato
così previsto che la contrattazione collettiva determini i diritti e gli
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le
materie relative alle relazioni sindacali, disciplinando, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi (art. 40
dl.vo n. 165/01); al contempo è stata prevista, nelle pubbliche

anche quando si perseguono le finalità istituzionali proprie della

secondo le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, prevedendo che,
in ciascuna amministrazione, le organizzazioni sindacali siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi,
potendo costituire rappresentanze sindacali aziendali, e che, in
ciascuna amministrazione, venga costituito un organismo di
rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è
garantita la partecipazione di tutti i lavoratori (art. 42 dl.vo n. 165/01);
– ne consegue che, pur soggiacendo la contrattazione collettiva ai
vincoli di finanza pubblica ed essendo previsti specifici controlli di
compatibilità dei costi di quella integrativa (artt. 40 bis e 40, comma 3
quinquies, dl.vo n. 165/01), l’attività contrattuale collettiva è stata

modellata, anche per il settore pubblico, sul paradigma di quella
tipica del rapporto di lavoro privato, ove necessariamente
contrapposte sono le istanze rappresentate dalle organizzazione
sindacali dei lavoratori e dalle parti datoriali;
– pertanto deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività
sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni
dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica
Amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli

Q

amministrazioni, la tutela della libertà e dell’attività sindacale

ricevuto il mandato;

l’art. 40, comma 3 quinquies, divo n. 165/01, laddove dispone

che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a
tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione”, sancisce testualmente che l’obbligo di perseguire il
rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e
non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori;

a prescindere quindi dagli scopi che la contrattazione collettiva,

anche decentrata, si propone, deve conclusivamente escludersi che
eventuali conseguenze dannose possano essere oggetto di
responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che
hanno concluso gli accordi collettivi;

i ricorsi vanno pertanto accolti, con la declaratoria del difetto di

giurisdizione della Corte dei Conti;

7

interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno

parte solo in senso formale, nei suoi confronti non vi è luogo a
pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
La Corte riuniti i ricorsi di cui ai procedimenti nn. R.G. 16233/2014 e
17021/2014 li accoglie, dichiarando il difetto di giurisdizione della
Corte dei Conti; nulle per le spese.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2015.

– avendo il Procuratore regionale della Corte dei Conti natura di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA