Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14688 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18894/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA n. 24, presso MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO GAROFALO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

2omiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato DARIO

MARINUZZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1680/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/06/2012 R.G.N. 147/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. VISONA’ Stefano,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bari, accogliendo l’appello dell’INPS (successore dell’INPDAP) ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di C.G., dirigente amministrativo presso l’AUSL BA/(OMISSIS) sino al 31 marzo 1989 (data di cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso per sopravvenuta inidoneità assoluta al servizio), volta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di premio di servizio con la inclusione dell’indennità di mancato preavviso che gli era stata erogata, a seguito di contenzioso intercorso con la ex datrice di lavoro, in esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro del primo marzo 2005, ormai passata in giudicato;

la Corte territoriale ha esposto, per quello che è ancora di interesse, che la retribuzione contributiva, alla quale si commisura – a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4 – l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, della Legge citata, tra i quali non è compresa l’indennità di preavviso;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.G. sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria, con il quale denuncia la violazione del combinato disposto della L. n. 152 del 1968, artt. 4 ed 11, nonchè della L. n. 153 del 1969, art. 12, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, applicabile ai dipendenti degli Enti Locali ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9;

resiste l’INPS con controricorso;

il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo è infondato in applicazione dei principi affermati da questa Corte (cfr. ex aliis, Cass. n. 27575/2020; Cass. n. 13433/2019 Cass. n. 1156/2017, Cass. n. 18999/2010, Cass. n. 15906/2004, Cass. n. 9901/2003, Cass. n. 681/2003, Cass. SS.UU. n. 3673/1997); questa Corte di legittimità ha da tempo statuito che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, della Legge citata;

si tratta di una elencazione tassativa, nella quale la dizione “stipendio o salario” richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura con esclusione dell’indennità di preavviso;

la disposizione ha contenuto autosufficiente e, contrariamente all’assunto del ricorrente, non rinvia alla nozione di retribuzione contributiva presente nel D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, nè tanto meno fa rinvio alla L. n. 153 del 1969, art. 12;

in particolare, già SS.UU. n. 3673/1997, dopo aver affermato che la disciplina contenuta nella L. n. 152 del 1968, per la complessiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non rinvia ad una nozione omnicomprensiva della retribuzione da utilizzare al fine del calcolo dell’indennità di premio di servizio, ha espresso il principio secondo il quale sono “(…) identificabili due distinte nozioni di “retribuzione contributiva”: l’una ai fini previdenziali, attinente ai contributi INADEL, per la liquidazione del premio fine servizio regolata dalla L. n. 152 del 1968, art. 11; l’altra attinente al trattamento di quiescenza, per la liquidazione delle pensioni da parte della CPDEL, regolata della L. n. 131 del 1983, art. 30, comma 3″;

le ragioni fatte valere dal ricorrente, che si basano proprio sul principio non accolto dalla sentenza appena citata, non sono idonee ad incrinare il percorso logico e sistematico che, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, è stato seguito dalla costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione nei termini sopra richiamati, per cui il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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