Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14688 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22013/2013 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, (già ING. OLIVETTI & C. SPA) (OMISSIS), in

persona del Presidente esecutivo e legale rappresentante Dott.

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DA CARPI 6,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO SZEMERE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (già ENTE POSTE) (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante Dott. I.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABRIZIO LUCIFERO, ANDREA SANDULLI,

CARLO FELICE GIAMPAOLINO, ARISTIDE POLICE giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

TELECOM ITALIA SPA (già ING. OLIVETTI & C. SPA) (OMISSIS), in

persona del Presidente esecutivo e legale rappresentante Dott.

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DA CARPI 6,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO SZEMERE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO giusta procura

speciale a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 892/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2013, R.G.N. 9991/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;

udito l’Avvocato FABRIZIO LUCIFERO;

udito l’Avvocato CARLO FELICE GIAMPAOLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ing. Olivetti & C. s.p.a. richiese ed ottenne dal tribunale di Roma ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane s.p.a.) per mancata corresponsione di Lire 36.623.125.602, oltre interessi e spese, quale corrispettivo di diverse forniture prestate a favore dell’ingiunta in esecuzione del contratto intercorso tra le parti.

In accoglimento dell’opposizione proposta dall’Ente Poste il tribunale revocò il decreto condannando tale ente al pagamento nei confronti della Olivetti della minor somma di Lire 26.722.889.470, oltre accessori.

Poste Italiane s.p.a. presentò appello dinanzi alla corte di Roma. Ing. Olivetti & C. s.p.a. svolse appello incidentale.

La corte, ravvisando la nullità per illiceità della causa, contraria al buon costume, del contratto che costituiva fonte dell’obbligazione (essendo stato lo stesso determinato da intese corruttive intervenute tra i vertici delle organizzazioni stipulanti), in parziale riforma della sentenza impugnata, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, revocò anche il capo sulla condanna.

Telecom italia s.p.a. (già Ing. Olivetti & C. s.p.a.) ha presentato ricorso in cassazione esponendo otto motivi illustrati in memoria.

Poste italiane s.p.a. ha presentato controricorso e ricorso incidentale articolato su un unico motivo illustrato in memoria.

Telecom Italia s.p.a. ha presentato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Telecom argomenta censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione degli artt. 112, 115 c.p.c..

Si osserva che la corte di appello ha fondato la propria decisione rilevando d’ufficio la nullità del contratto costituente la fonte dell’obbligazione azionata sull’osservazione che lo stesso fosse illecito nella causa per contrarietà a norme imperative di natura penale, per come emerso dalle sentenze penali depositate in atti. Argomenta la ricorrente che le Poste si limitarono a depositare, in estratto, la sentenza in data 27 marzo 2003, mentre la decisione è stata fondata anche sulla sentenza del Gup del tribunale di Roma del 7 giugno 2002 (sempre depositata in estratto, secondo quanto scritto nell’ordinanza della corte di appello del 10 giugno 2010) le quali furono acquisite al processo, nella versione integrale, solo a seguito di ordinanza della corte territoriale.

Poichè tali provvedimenti sono stati usati quali fonte di prova, parte ricorrente denuncia la illegittimità della decisione resa in violazione dell’art. 115 c.p.c., essendo state tali prove acquisite d’ufficio. Peraltro, non riscontrandosi in sentenza decisione sulla relativa eccezione al riguardo tempestivamente sollevata in appello, si denuncia anche omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c..

L’infondatezza del motivo discende dal rilievo, affermato nello stesso ricorso, che una delle sentenze penali di cui si discute (ossia quella del 27 marzo 2003, su cui è essenzialmente fondata la motivazione della corte territoriale) fu depositata in estratto dall’Ente Poste, mentre l’altra sentenza risulta sempre depositata in estratto secondo quanto scritto nella richiamata ordinanza della corte di appello. Di modo che la corte di appello si limitò a richiedere il deposito, nella versione integrale, di provvedimenti già acquisiti al processo nel pieno rispetto del principio dispositivo.

A tal riguardo, il richiamo a pag. 8 della motivazione della sentenza impugnata della rituale acquisizione delle sentenze al processo soddisfa il dovere di motivazione, escludendo la fondatezza della censura sulla omessa pronuncia.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo con riguardo alla motivazione della corte di appello sulla causa di nullità del contratto intercorso tra le parti per essere stato lo stesso stipulato a trattativa privata.

Si osserva, infatti, che tale procedura di stipula non emerga dall’esame del contratto e sia stata apoditticamente affermata nella sentenza impugnata, con sostanziale omissione dell’esame di un fatto decisivo.

3. Con il terzo motivo si censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, art. 61 e dell’art. 1418 c.c., dell’art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, osservando come il contratto per cui è causa costituisce un mero atto aggiuntivo ed integrativo di un precedente contratto intercorso tra le parti in data 20.7.1989, stipulato a trattativa privata. Richiamando del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, citato art. 61, si argomenta che, pur ammessa la stipula a trattativa privata del contratto per cui è causa la stessa sarebbe stata legittimata dal mero carattere integrativo di detto accordo rispetto al precedente contratto concluso sempre a trattativa privata. Si critica che la corte di appello abbia omesso motivazione su tali fatti.

4. Con i motivi dal quarto al settimo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione degli artt. 1418 e 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.; nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Si argomenta che erroneamente la corte di appello avrebbe ritenuto la nullità del contratto per essere la causa contraria a norme penali in quanto la causa di un contratto di fornitura sarebbe di per se lecita nè emergerebbe l’illiceità in concreto delle prestazioni dedotte in contratto.

Si osserva, inoltre, che la decisione sull’esistenza di illeciti penali, ricollegabili al contratto intercorso tra le parti, sarebbe stata erroneamente assunta sulla scorta di valutazioni del giudice penale acriticamente condivise, senza l’acquisizione nè la considerazione delle prove raccolte in quei processi, e in effetti sulla scorta del mero richiamo di tali risultanze nel corpo della motivazione (quali presunte confessioni rese dagli imputati).

Si stigmatizza, infine, che la corte di appello non abbia preso in nessuna considerazione la consulenza tecnica svoltasi in primo grado secondo cui i prezzi stabiliti in contratto sarebbero stati da considerarsi congrui, giungendo alla immotivata conclusione sull’essersi concluso tale accordo di fornitura a prezzi eccessivi per la p.a..

In tal modo la corte sarebbe incorsa anche nella violazione delle norme, sostanziali e processuali, in tema di prove, omettendo anche l’esame di fatti decisivi.

5. Nella motivazione della corte di appello, la nullità del contratto di fornitura è argomentata sul rilievo della contrarietà dello stesso a norme imperative di natura penale (cfr. par. 8-11 della sentenza).

Invece, l’argomentazione sul procedimento di conclusione del contratto non costituisce un punto autonomo di motivazione su una ulteriore causa di nullità, bensì lo sviluppo dell’argomento principale, osservando la corte di appello come “la stipula del contratto costituiva anche la giustificazione per eludere la gara ad evidenza pubblica nel successivo appalto”.

A tal riguardo, la nullità è argomentata sulla autonoma valutazione dei fatti penalmente rilevanti per come emersi nei procedimenti penali ed emergenti dalle sentenze acquisite agli atti.

La corte di appello ricostruisce il contesto di una prassi corruttiva intercorsa tra le parti nell’ambito della quale veniva realizzata la contrattazione sulle forniture.

Desume, pertanto, la nullità di tali contratti di fornitura in quanto illeciti nella causa.

Premesso che, avendo il giudice civile svolto una valutazione autonoma e critica delle risultanze emergenti dai procedimenti penali, giudicando i fatti di causa, nessuno spazio residua in sede di legittimità per esami ulteriori nel merito, deve osservarsi che mentre a nulla rileva l’ammissibilità del tipo contrattuale “fornitura” indiscussa nel nostro ordinamento, ciò su cui la corte di appello ha deciso ha riguardato la concreta funzione del contratto intercorso tra le parti, desumendone correttamente l’illiceità giacchè espressione, insieme a svariati altri atti non costituenti oggetto del presente giudizio, delle intese penalmente illecite intercorse e coltivate, all’epoca dei fatti, dalle parti del contratto. Attesa la correttezza della decisione sulla nullità del contratto, ne discende l’assorbimento delle altre doglianze sopra richiamate.

6. L’ultimo motivo, sulla violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, avente ad oggetto la decurtazione operata in primo grado sull’importo dovuto da Poste Italiane s.p.a., formulato in subordine ai precedenti, e su cui la corte territoriale non si è pronunciata, risulta per conseguenza assorbito attesa la rilevata nullità del contratto.

7. Il ricorso incidentale di Poste Italiane s.p.a. lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione degli artt. 1418, 2033 e 2035 c.c., artt. 132, 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo criticando come la corte di appello, pur dichiarando la nullità del contratto, sia affermando che sarebbe mancata la prova del pagamento parziale nel frattempo realizzato da Poste Italiane, sia affermando la contrarietà del contratto alla clausola generale del buon costume, avrebbe erroneamente respinto la pretesa restitutoria avente ad oggetto dette somme: non essendo mai stati contestati nel processo detti pagamenti e dovendosi escludere la contrarietà al buon costume di detto contratto, pur illecito.

L’infondatezza del motivo discende dal fatto che Poste Italiane si duole del mancato accoglimento di una domanda restitutoria che non risulta avere formulato davanti al tribunale; ed in effetti nel ricorso incidentale non è nemmeno indicato l’atto in cui tale pretesa risulta esposta.

Atteso l’esito del giudizio, spese compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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