Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14688 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Banca Carime s.p.a., domiciliata in Roma, via Cassiodoro 1/a, presso

l’avv. prof. Giorgio Costantino, che la rappresenta e difende come

da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., domiciliata in Roma, via dei Gracchi 278, presso

l’avv. Guido Crastolla, rappresentata e difesa dall’avv. Piero

Mongelli, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Intesa San Paolo s.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 639/2012 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 24 settembre 2012;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Carime s.p.a. impugna per cassazione la sentenza n. 639/2012 della Corte d’appello di Lecce, che, in riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata al pagamento della somma di circa 27 mila Euro oltre interessi in favore di C.C., a titolo di restituzione di illegittimi addebiti sul conto corrente intercorso con la Cassa di risparmio di Puglia cui la ricorrente era succeduta.

I giudici del merito hanno ritenuto che il credito vantato da C.C. nei confronti della Cassa di risparmio di Puglia era stato trasferito alla Banca Carime s.p.a. con la cessione del relativo ramo di azienda stipulata il 31 dicembre 1997, prima che la Cassa di risparmio di Puglia fosse incorporata in Intesa San Paolo s.p.a.

La ricorrente propone un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso C.C., che ha depositato anche memoria, mentre non ha spiegato difese l’intimata Intesa San Paolo s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente deduce che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la Cassa di risparmio di Puglia non le aveva ceduto tutti i rapporti, in quanto i crediti in sofferenza, qual era quello corrente con C.C., erano stati ceduti alla Carisal s.p.a.. Sicchè la decisione si fonda “su presupposti univocamente smentiti da elementi documentali”.

Il ricorso è inammissibile.

Viene infatti inammissibilmente dedotto un errore revocatorio, perchè “l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti” (Cass., sez. 3, 14/3/2016, n. 4893, Cass., sez. 2, 14/11/2012, n. 19921).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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