Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14688 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14688 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 26792-2011 proposto da:
FURCI NICOLA FRCNCL68T29D9760, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI LEVII 29, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO ADRIANO CARMELO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FIORESTA RAFFAELE, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

CURATELE DEI FALLIMENTI ‘FALLIMENTO JEAN’S WEST
FURCI di FURCI ROCCO & C. SAS e del socio accomandatario
FURCI ROCCO e MY MARKET FURCI di FURCI ROCCO & C.
SAS e del socio accomandatario Furci Rocco;
– intimate –

Data pubblicazione: 11/06/2013

avverso la sentenza n. 319/2010 della CORTE D’APPELLO di
75
REGGIO CALABRIA dell’8.7.2010, depositata il /09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 26792 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

26792/2011

ORDINANZA
sul ricorso n. 26792/011
E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente
notificata alle parti:

27.9.2010, ha respinto l’appello proposto da Nicola Furci
contro la decisione di primo grado che, in accoglimento della
domanda ex artt. 67 I comma l. fall. proposta dai Fallimenti
della My Market s.a.s. e della Jean’s West Furci s.a.s.
nonché dai fallimenti personali di Rocco Furci, socio
accomandatario di entrambe le società e padre
dell’appellante, aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti
della massa dei creditori di un contratto di locazione avente
ad oggetto vari immobili, stipulato il 17.7.97 fra Rocco
Furci ed il figlio.
2)La sentenza è stata impugnata da Nicola Furci con ricorso
per cassazione affidato a tre motivi.
3) Con il primo mezzo di censura il ricorrente, denunciando
violazione dell’art. 342 c.p.c., lamenta che il giudice
d’appello abbia dichiarato inammissibile il motivo di gravame
con il quale egli aveva riproposto l’eccezione, respinta in
primo grado, di difetto di legittimazione dei curatori dei
fallimenti delle due società ad agire per la revocatoria di
atti posti in essere dal socio illimitatamente responsabile.

3

1)La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del

26792/2011

La censura appare inammissibile in quanto, anziché chiarire
le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato
nel ritenere privo dei requisiti di specificità richiesti
dall’art. 342 c.p.c. un motivo con il quale erano
ragioni esposte a sostegno

dell’eccezione nella comparsa di risposta e nella
conclusionale depositate nel giudizio di primo grado , da
intendersi trascritte in parte qua”,

risulta volta a

contestare le motivazioni “di mero stile” sottese alla
statuizione di rigetto dell’eccezione emessa dal giudice di
primo grado; va comunque rilevato che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione
all’esercizio dell’azione revocatoria di atti di disposizione
patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio
illimitatamente responsabile compete anche al curatore della
società, poiché l’effetto recuperatorio utilmente perseguito
va a vantaggio dell’intero ceto creditorio e non dei soli
creditori personali. (Cass. nn. 17675/010, 15677/07,
22629/06).
4) Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell’art. 67
l. fall. e vizio di motivazione, il Furci deduce che la Corte
territoriale ha totalmente omesso di motivare in ordine alla
ricorrenza di elementi probatori atti a dimostrare che egli
era a conoscenza dello stato di insolvenza delle società.

4

esclusivamente richiamate “/e

26792/2011

Il motivo è manifestamente infondato: l’azione revocatoria è
stata infatti promossa ai sensi del I comma dell’art. 67 l.
fall., con la conseguenza che al Fallimento spettava di
provare unicamente la ricorrenza del presupposto oggettivo

quelle dallo stesso ricevute, mentre gravava sul convenuto
l’onere di provare la propria inscientia decoctionis.
5)Con il terzo mezzo, denunciando ulteriore vizio di
motivazione, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione da
parte della Corte di merito di quanto evidenziato in sede di
appello in ordine all’inabitabilità di uno degli appartamenti
locati ed alla mancata consegna dell’altro.
Il motivo, che non indica da quali atti o documenti
processuali possa trarsi la prova delle circostanze in esso
dedotte e non ne chiarisce la decisività, appare
inammissibile.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 380 bis e 375 n.1 e 5 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Il collegio condivide e fa proprie le conclusioni della
relatrice, che non appaiono adeguatamente contrastate nella
memoria difensiva del ricorrente, nella quale non si tiene
conto che la curatela non era tenuta a dedurre alcunché in

5

della sproporzione fra le prestazioni rese dal fallito e

26792/201 I

ordine alla

scientia decoctionis,

in quanto era lo stesso

ricorrente a dover provare la propria inscientia.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore del
Fallimento intimato, che non ha svolto attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 16 aprile 2013.

Il Funzionario Giudiziario

P.Q.M.

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