Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14688 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23115/2009 proposto da:

D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI

Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CRESPI EZIO, CRESPI MARIO, giusta procura alle liti a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA P. COSSA 41, presso lo studio dell’avvocato BITTERMAN

Edoardo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPADARI

STEFANO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 987/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’11/02/09, depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Crisci Francesco, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, Cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

la corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 3.4.2009, ha respinto tutte le domande proposte da D.L. con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e per l’effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 250/04 del tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. di Saronno, in favore di M.G. per la somma di Euro 46614,36.

Avverso questa senza ha proposto ricorso per cassazione D. L..

Resiste con controricorso M.G..

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 215 e 293 c.p.c..

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa il disposto dell’art. 366 bis, c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c., comma 2.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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