Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14687 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13475/2014 proposto da:

LA TERRANOVA GUIDO & C. s.r.l., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato NUNZIO SANTI GIUSEPPE DI PAOLA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FOCHI SUD s.r.l. in Amministrazione Straordinaria, (OMISSIS), in

persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in

ROMA, alla via CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

TROILO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA

BERNARDI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2256/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

28/05/2013, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato NUNZIO SANTI GIUSEPPE DI PAOLA, difensore della

ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato GEGORIO TROILO, difensore della controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO e DIRITTO

1) Il Tribunale di Bologna, accogliendo in minima parte la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta da Fochi Sud s.r.l. in amministrazione straordinaria, dichiarò l’inefficacia dei soli pagamenti per contanti, pari ad Euro 1.247,53, eseguiti, nel c.d. periodo sospetto, dalla società ancora in bonis in favore di T.G. & C. s.r.l., in corrispettivo di forniture di merce, escludendo che l’attrice avesse dato prova della scientia decoctionis della convenuta in relazione agli altri pagamenti dedotti in causa, effettuati tramite bonifici bancari.

La sentenza, appellata in via principale dall’ impresa in A.S. ed in via incidentale da T.G. s.r.l., è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna che, respinto il gravame incidentale, ha integralmente accolto quello principale ed ha pertanto dichiarato l’inefficacia di tutti i pagamenti ancora in contestazione, condannando la società fornitrice a restituire alla procedura l’ulteriore somma di Euro 58.386,60 oltre agli interessi legali.

La corte territoriale – dichiarata infondata la richiesta avanzata dall’appellante incidentale, di “disapplicazione” della c.d. legge Prodi (L. n. 95 del 1979) in quanto in contrasto con l’art. 92 del Trattato CE – ha ritenuto, nel merito, che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza dell’accipiens fosse stata fornita dall’A.S. in via presuntiva, tenuto conto dei notevoli ritardi con i quali la Fochi aveva provveduto al pagamento delle forniture, della lettera di “sollecito fatture scadute” che T. aveva inviato alla debitrice sin dall’aprile del 94 e degli articoli di stampa che davano notizia del dissesto del “gruppo Fochi”, risultando intuitiva l’appartenenza a tale gruppo di Fochi Sud, sia per la comunanza del marchio grafico sia per la specifica indicazione geografica (“Sud”) che ne qualificava la ragione sociale.

2) T.G. & C. stl. ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, cui Fochi Sud in A.S. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

2.1) Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la corte bolognese abbia ritenuto ammissibile l’azione revocatoria svolta da Fochi Sud in A.S., escludendo l’incompatibilità della L. n. 95 del 1979, con l’ordinamento comunitario, nonostante la procedura avesse usufruito di una garanzia statale, per ottenere un finanziamento bancario di 100 miliardi di Lire, che costituiva concessione di un aiuto di Stato, vietato dall’art. 92 del Trattato CE. 2.2) Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 67, nonchè vizio di motivazione, lamenta che la corte del merito abbia omesso di valutare il fatto, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, che nessuno dei documenti inviatile da Fochi Sud e prodotti agli atti indicava l’appartenenza della società al “Gruppo Fochi”, e che abbia, ciò nonostante, ritenuto ugualmente che essa ricorrente fosse a conoscenza di tale circostanza in quanto “intuitivamente” desumibile dalla comunanza del logo e della ragione sociale.

2.3) Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la ricorrente contesta che la sua scientia decoctionis potesse ritenersi provata in forza di semplici ritardi nei pagamenti delle fatture.

2.4) Con l’ultimo motivo si duole, infine, della condanna al pagamento delle spese del giudizio.

3) Il primo motivo è infondato, atteso che, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, per un verso la L. n. 95 del 1979, non è interamente incompatibile con la normativa comunitaria, ma lo è solo in relazione a quelle disposizioni che comportano violazione del divieto degli aiuti di Stato (cfr., per tutte, Cass. n. 2534/05), e, per l’altro, l’azione revocatoria esercitata durante la fase liquidatoria nell’ambito del procedimento di A.S. non realizza un aiuto di Stato, in quanto è priva del requisito della specificità (sia sotto il profilo della selettività che di quello della discrezionalità) che caratterizza detto aiuto, secondo le pronunce interpretative rese al riguardo dalla Corte di giustizia CE (cfr. da ultimo, fra molte, Cass. n. 23655/012).

3.1) Il secondo motivo che, pur denunciando in rubrica la violazione della L. Fall., art. 67, è in realtà volto a censurare la decisione unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione, è infondato, in quanto, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis), tale vizio è riscontrabile solo quando il giudice abbia omesso di esaminare un fatto decisivo che ha formato oggetto di contraddittorio fra le parti: nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la corte del merito ha esaminato il fatto controverso e, sulla scorta di una valutazione che, per quanto appena detto, non è più sindacabile nella presente sede di legittimità, ha ritenuto irrilevante che i documenti provenienti dall’impresa poi posta in A.S. non recassero specificamente l’indicazione dell’appartenenza di Fochi Sud al gruppo Fochi.

3.2) Il terzo motivo è inammissibile, sia perchè contesta la rilevanza di una sola delle circostanze in base alle quali la corte territoriale ha ritenuto raggiunta in via presuntiva la prova della scientia decoctionis, sia perchè si risolve nella richiesta di una diversa valutazione nel merito dell’importanza di detta circostanza.

3.3) Il quarto motivo è assorbito.

Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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