Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14687 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– ricorrente –

contro

Firs italiana di assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta

amministrativa, domiciliata in Roma via Lucrezio Caro 62, presso

l’avv. Valentino Fedeli, che la rappresenta e difende, come da

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4393/2012 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 17 settembre 2012;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e Finanze impugnano per cassazione la sentenza n. 4393/2012 della Corte d’appello di Roma che ne ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro il rigetto dell’opposizione allo stato passivo della Firs italiana di assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, dal quale era stato escluso un loro credito di 225 milioni circa di Lire.

Pur essendo fondato su un contratto autonomo di garanzia “a prima richiesta”, il credito delle amministrazioni ricorrenti era stato escluso già in primo grado, perchè non era stata documentato il definitivo accertamento del credito garantito, contrattualmente previsto come condizione di operatività della fideiussione. La corte d’appello, ribadito il riconoscimento dell’autonomia della garanzia, ha ritenuto che l’impugnazione delle amministrazioni ricorrenti fosse inammissibile per genericità, perchè intesa esclusivamente a sostenere l’autonomia della fideiussione, in realtà indiscussa, ma senza alcuna specifica censura alla ratio decidendi esibita dal tribunale, fondata sulla mancata dimostrazione della definitività di accertamento del credito garantito.

Le amministrazioni ricorrenti propongono un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso la Firs italiana di assicurazioni s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo le amministrazioni ricorrenti deducono che nell’atto di appello era stata ribadita la natura autonoma della garanzia prestata dalla Firs italiana di assicurazioni s.p.a. per sostenere che, escluso così il rapporto di accessorietà tra l’obbligazione del garante e l’obbligazione del garantito, la società garante non avrebbe potuto esigere la prova dell’esistenza del credito garantito.

Il ricorso è inammissibile.

Tra gli elementi caratterizzanti l’atipica garanzia autonoma, con clausola “a prima richiesta”, è infatti incluso l’affrancamento del creditore dall’onere di provare l’inadempimento del debitore (Cass., sez. 3, 24/4/2008, n. 10652, Cass., sez. 3, 21/4/1999, n. 3964), ma non necessariamente l’esonero dall’onere di provare l’esistenza del credito garantito.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “contratto autonomo di garanzia è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni (salvo l'”exceptio doli”). Per la sua indipendenza dall’obbligazione principale si distingue pertanto dalla fideiussione, giacchè mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Si distingue altresì dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre prima del pagamento le eccezioni che gli competono, in deroga all’art. 1945 c.c., sicchè esso si risolve in una clausola “solve et repete” ex art. 1462 c.c. (laddove non valga viceversa a sottolineare l’autonomia dal rapporto principale garantito, in tal caso sostanziandosi in un contratto autonomo di garanzia). La deroga all’art. 1957 c.c., non può d’altro canto ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perchè detta norma è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perchè la presenza di una clausola siffatta non assume comunque rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sè incompatibile con l’applicazione della citata norma codicistica, spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (Cass., sez. 3, 12/12/2005, n. 27333, Cass., sez. 1, 17/01/2008, n. 903, Cass., sez. 3, 23/06/2009, n. 14621, Cass., sez. 1, 09/08/2016, n. 16825).

In realtà l’indiscussa atipicità della clausola “a prima richiesta”, in quanto derogatoria del principio di accessorietà tra obbligazione del garante e obbligazione del garantito, esclude che possa ritenersene predeterminata in astratto l’effettiva portata, il cui accertamento rimane in definitiva rimesso all’interpretazione del contratto di garanzia.

Sicchè nel caso in esame i ricorrenti tendono a rimettere in discussione una accertamento di fatto, qual è quello relativo all’effettiva volontà delle parti contraenti, senza neppure dedurre un vizio di giustificazione del giudizio di fatto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al rimborso in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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