Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14686 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.V., res.te a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 160/22/2006, della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 22, in data
10/10/2 006, depositata il 04 novembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 29248/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 160/22/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione Staccata di Parma n. 22, il 10.10.2006 e DEPOSITATA il 04 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado e riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Le formulate censure vanno risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora sì tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione:, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalle richiamate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con congrua motivazione, avendo verificato che, nel caso, il contribuente aveva offerto la prova della insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, operando in assenza di dipendenti e con beni strumentali minimali.
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010