Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14686 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/06/2017),  n. 14686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricoro proposto da:

C.L. e L.D., domiciliati in Roma, Piazza di

Pietra 26, presso l’avv. Loredana Rondelli, rappresentati e difesi

dall’avv. Emilio Bagianti, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.

– intimato –

l’ordinanza n. 434/2016 della Corte di cassazione, depositata il 14

gennaio 2016;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da C.L. e L.D. avverso le decisioni di merito che avevano negato il privilegio al loro credito per prestazioni professionali ammesso al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l..

Il ricorso avverso la decisione d’appello è stato dichiarato inammissibile per mancanza di prova della sua tempestiva notifica al fallimento intimato.

I ricorrenti per revocazione deducono che il ricorso dichiarato inammissibile era stato in realtà tempestivamente notificato il 23 settembre 2013 e che la relata di notifica era stata regolarmente depositata nella cancelleria della Corte di cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Secondo la giurisprudenza di questa corte, “è affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della corte di cassazione che si fondi sull’asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa, invece, risulti dagli atti” (Cass., sez. L, 10/7/2015, n. 14420).

Nel caso in esame l’impugnazione per revocazione è manifestamente fondata, perchè il ricorso erroneamente dichiarato inammissibile era stato tempestivamente proposto il 23 settembre 2013 avverso sentenza depositata il 26 giugno 2012.

L’ordinanza impugnata va dunque revocata; e la decisione nel giudizio rescissorio va rimessa alla pubblica udienza.

PQM

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; revoca l’ordinanza impugnata; rinvia alla pubblica udienza per il giudizio rescissorio.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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