Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14686 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14686 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 24031-2011 proposto da:
DI BARTOLO ANTONIO DBRNTN40A18D122S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SALLUSTIANA 1/A, presso lo Studio
Legale ORONZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
STAGLIANO’ GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO LA STALLA ELETTRODOMESTICI SRL
CROTONE,
VIVIANA CARUSO in qualità di Curatore del Fallimento La Stalla
Elettrodomestici Srl Crotone;
– intimati –

avverso il decreto n. 78/2011 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositato il 29/07/2011;

Data pubblicazione: 11/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’estinzione del ricorso

per rinuncia.

Ric. 2011 n. 24031 sez. MI – ud. 16-04-2013
-2-

24031/2011

ORDINANZA
sul ricorso n. 24031/011
E’ stata depositata la seguente relazione:
,

l) L’avv. Antonio Di Bartolo ricorre per la cassazione del

liquidato i compensi per l’attività professionale svolta
dapprima quale commissario giudiziale
preventivo

della

Stalla

del concordato

Elettrodomestici

s.r.l.

e

successivamente quale curatore del fallimento della società.
2) Il ricorrente lamenta, con un primo motivo,

violazione

degli artt. 19, 20, 21 e 22 del d. lgs. n. 169/07 e degli
artt. da 242 a 266 del R.D. n. 267/42,

e, con un secondo

motivo, vizio di motivazione per aver il Tribunale fatto
errata applicazione della disciplina transitoria introdotta
dal d. lgs. n. 169/07 ed avergli liquidato unitariamente i
due compensi, senza tener conto dell’attivo effettivamente

inventariato, senza rivalutare le somme ricavate dalla
vendita dei beni e senza chiarire perché nella liquidazione
si è attenuto ai minimi.
3) Il primo motivo appare inammissibile: il d. lgs. n. 169/07
non ha apportato alcuna modifica agli artt. 165 e 39 della 1.
fall. e non si comprende, pertanto, a quali diverse norme il
Tribunale avrebbe dovuto far riferimento; in ogni caso, il
ricorrente non deduce l’errata applicazione
temporis

ratione

dei D.M. nn. 267/87 e 570/92, in base ai quali il

3

decreto 29.7.2011 con il quale il Tribunale di Crotone gli ha

24031/2011

giudice del merito gli ha, rispettivamente,

liquidato il

compenso per l’attività svolta come commissario giudiziale e
per quella svolta come curatore.
4) Il secondo motivo appare manifestamente infondato: il

(anche se li ha poi sommati, per determinare l’importo ancora
spettante al Di Bartolo una volta detratti gli acconti
ricevuti) e, per ciò che concerne quello dovuto al ricorrente
per l’attività svolta come commissario giudiziale, ha tenuto
conto di un attivo inventariato di C 569.112,28 ed ha
applicato i valori medi; quanto poi, al compenso liquidato
per l’attività svolta dal Di Bartolo quale curatore, ha

Tribunale ha infatti liquidato separatamente i due compensi

chiarito di aver applicato i minimi sia in ragione della W
mancata realizzazione della maggior parte dell’attivo
inventariato, sia per la lunga durata della procedura; deve
escludersi, infine, che nell’attivo “realizzato” dal curatore
(cioè ricavato dalla liquidazione dei beni acquisiti
all’attivo o dalla riscossione di crediti o dall’utile
esperimento di azioni giudiziarie) possano essere compresi
il valore di stima di un immobile rimasto invenduto (cfr.
Cass. nn. 3156/06, 18996/04,100/98) o somme maggiori di
quelle effettivamente ricavate dalla vendita dei mobili e
ripartite fra i creditori.

4

24031/2011

A parere di questo giudice ricorrono pertanto gli estremi per
una pronuncia di rigetto del ricorso in sede camerale, ai
sensi dell’art. 375 n. l e 5 c.p.c.

dichiarazione di rinuncia al ricorso, il quale deve pertanto
essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore
dell’intimato, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Roma, 16 aprile 2013.

Il collegio rileva che l’avv. Di Bartolo ha depositato

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