Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14685 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 18/07/2016), n.14685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18218/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SEIGEST SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20/03/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE. di POTENZA del 21/11/2012, depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati;

osserva:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza, con la quale -in controversia concernente avvisi di accertamento per IRES-IVA-IRAP anno 2006 emesso nei confronti della SEIGEST srl per il recupero a tassazione di redditi di impresa – e’ stato rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza n. 269/02/2010 della CTP di Potenza che aveva accolto il ricorso della societa’ contribuente.

La sentenza impugnata – premesso che il maggior reddito presuntivamente accertato derivava dalla differenza riscontrata in sede di accesso tra le merci in giacenza e quelle contabilizzate, differenza che era stata imputata all’esercizio in cui era avvenuto l’accesso – ha argomentato nel senso che “nel caso di specie si rileva la pacifica e non contestata circostanza che l’attivita’ della SEIGEST srl e’ stata sospesa nell’anno 2003, sicche’ la merce inventariata e non venduta deve ritenersi ceduta in tale anno, cosi’ come a tale anno deve, quindi, riferirsi l’accertamento. Erroneo quindi risulta il riferimento dell’ufficio all’anno 2006 con conseguente nullita’ dell’accertamento impugnato, perche’ operato e notificato oltre i termini decadenziali”.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

La parte contribuente non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il terzo motivo del impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 1, e da esaminarsi con priorita’ rispetto agli altri per la sua maggiore “liquidita’”) la parte ricorrente lamenta sia stata violata la previsione della predetta norma nella parte in cui prevede che gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operino al momento dell’inizio di accessi, ispezioni e verifiche.

Il motivo appare fondato.

Ed invero la Suprema Corte gia’ in numerose occasioni ha evidenziato che: “In tema di IVA, gli effetti della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53, operano – come successivamente chiarito anche dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 4 – con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica ed al periodo d’imposta oggetto di controllo. Ne deriva che non e’ consentito al contribuente, al fine di superare la presunzione, alterare il presupposto della norma mediante una “spalmatura” delle riconosciute cessioni in frode all’imposta, sugli anni anteriori a quello dell’accertamento, e che si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3949 del 19/03/2002; analogamente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13120 del 25/07/2012, anche con riguardo alle imposte sui redditi).

Consegue da cio’ che l’imputazione temporale dei maggiori ricavi desunti per presunzione e’ stata erroneamente ritenuta illegittima dal giudice del merito, con conseguente erroneita’ della determinazione di quello a riguardo della intervenuta decadenza della potesta’ impositiva.

Non resta che concludere nel senso che la sentenza impugnata merita cassazione e conseguente restituzione allo stesso giudice del merito per la rinnovazione dell’esame del gravame, alla luce dei corretti principi di diritto applicabili alla specie di causa.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 29 febbraio 2016;

ritenuto inoltre:

che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto relativamente al primo motivo;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Basilicata che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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