Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14685 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliato;

– ricorrente –

contro

V.M. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 132/24/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 24, in data 28/03/2006, depositata

il 28 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELIA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 28632/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 132/24/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 24, il 28.03.2006 e DEPOSITATA il 28 settembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzie delle Entrate, confermando la decisione di primo grado, e riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, artt. 2082 e 2195 cod. civ., del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia.

3 L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai quesiti posti a conclusione dei mezzi va risposto richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalla richiamate pronunce, avendo, nel caso, escluso la sussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, con adeguata motivazione, per avere verificato, alla stregua della documentazione in atti, che l’attività veniva svolta dal contribuente, in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui. Per contro, i mezzi non aggrediscono tale ratio, prospettando l’erroneità della decisione impugnata, nella considerazione che il contribuente, in quanto Agente di Commercio, sarebbe per ciò stesso, soggetto passivo Irap. 6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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