Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14684 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2364/2020 proposto da:

W.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA

21, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO MAZZEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE SALOMONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5703/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/11/2019 R.G.N. 1964/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 5703 del 2019, ha respinto il gravame proposto da W.M., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di essere stato costretto ad emigrare dal suo paese perchè, essendo stato condannato a pagare la somma di 50.000 dalasi o a scontare 15 anni di reclusione, perchè ritenuto responsabile dell’omicidio stradale di una bambina, non avendo la somma e non volendo scontare la pena detentiva, aveva deciso di fuggire prima in Libia e poi in Italia.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che il sottrarsi alle pene inflitte per un reato di diritto comune, che il richiedente non contestava di avere commesso, non costituiva valido motivo per la concessione dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ha sottolineato, inoltre, che la situazione di insicurezza generalizzata che affliggeva il Gambia poteva ormai considerarsi superata dopo l’elezione democratica del nuovo Presidente B.; ha ritenuto, infine, che non erano state dimostrate nè particolari condizioni di vulnerabilità nè una reale integrazione sociale o lavorativa in Italia ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso il provvedimento della Corte di merito W.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi sono titolati come segue.

2. Primo motivo: “Mancanza fascicolo di primo grado”; viene lamentato che la Corte di appello avrebbe deciso senza acquisire il fascicolo di primo grado. Secondo motivo: “Protezione umanitaria”; sostiene il ricorrente che nella fattispecie esistevano ragioni atte a giustificare il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Terzo motivo: “Drammaticità dell’esperienza vissuta nel proprio paese e durante il viaggio”; l’istante assume di aver dovuto lasciare il Gambia in giovane età a causa della drammatica situazione generale esistente e di aver affrontato esperienze dolorose durante il periodo della sua permanenza in Libia. Quarto motivo: “Vizi procedurali”; vi si deduce che l’audizione del richiedente avanti alla Commissione territoriale per la protezione internazionale era avvenuta senza l’ausilio di un interprete. Quinto motivo: “Carenza di istruttoria”; è lamentato che il giudice di prime cure abbia trascurato di approfondire il merito delle ragioni poste alla base del ricorso introduttivo. Sesto motivo: “Attuale situazione socio-politica del Gambia”; viene rappresentata la situazione dello Stato.

3. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, occorre evidenziare che la procura speciale allegata al ricorso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

4. Invero, nel caso in esame, va rilevato che la procura, conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva della data di rilascio nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (Cass. n. 25447/2020; Cass. n. 15211/2020).

5. Nè tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo perchè l’attestazione della data di rilascio deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento della procura stessa, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificativa (Cass. 27232/2020).

6. La specialità della norma di cui all’art. 35 bis citato, deriva, nel caso in esame, dalla peculiare connotazione pubblicistica che la “certificazione”, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso non si ha, infatti, “mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi, invece, al difensore un atto di fidefacenza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato” (cfr. Cass. n. 2955/2021).

7. Deve evidenziarsi, infine, per completezza, che la mera indicazione, nel testo della procura de qua, del provvedimento da impugnare, non consente, da sola, di superare il peculiare vizio da cui è affetta la procura medesima, atteso che il menzionato art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, è evidentemente volto ad evitare eventuali prassi di rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello del decreto oggetto di impugnazione.

8. In conclusione, in sostanziale adesione ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1044/2020; Cass. n. 4069/2020; Cass. n. 14530/2020; Cass. 23733/2020; Cass. n. 26890/2020) il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. Accanto a questo aspetto assorbente deve, altresì, rilevarsi un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso perchè le censure sono declinate irritualmente, senza richiamo ai vizi della sentenza che potrebbero farsi valere in questa sede. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. n. 29029 del 2020 in fattispecie sovrapponibile alla presente; Cass. n. 6519 del 2019).

10. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

11. In relazione a quanto dispone del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali perchè il pagamento del doppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato gravi sul difensore della parte richiedente asilo (e non su quest’ultima), avendo il legale presentato un ricorso privo di valida procura del quale si è assunto la esclusiva responsabilità (Cass. n. 32008 del 2019; Cass. n. 25435 del 2019, Cass. n. 18283 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerate, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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