Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14684 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 18/07/2016), n.14684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 322/38/2012 della CTP di Roma che aveva già accolto il ricorso di P.M. – ed ha così confermato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP relativa agli anni d’imposta dal 2005 al 2008.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che ai fini dell’imponibilità IRAP è necessario accertare se il soggetto passivo dell’imposta sia il titolare di una attività autonomamente organizzata (della cui inesistenza è onerata la parte contribuente) e, nella specie di causa, ha evidenziato che la parte contribuente non aveva assolto all’onere di prova posto a suo carico. Le prove documentali in atti indicavano l’esistenza “di una struttura organizzativa, anche piuttosto complessa, tale da supportare la contribuente nella maniera migliore possibile al fine di esercitare la riconosciuta professionalità di autrice e conduttrice televisiva”. In specie, la parte contribuente aveva esposto nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anzidetti periodi costi rilevanti “per compensi corrisposti a terzi” che non giustificavano una “situazione favorevole al professionista” e la cui asserita riferibilità ai “compensi corrisposti al commercialista” risultava contrastata dalla documentazione in atti da cui si evinceva che tali compensi assorbivano solo in parte i costi in argomento, sicchè questi ultimi non potevano che riferirsi ai costi “dell’organizzazione necessaria per gli spettacoli televisivi”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia si è costituita con atto tardivo ai soli fini di conservare la facoltà di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di impugnazione (rubricato sub specie di violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3), la parte ricorrente si duole della errata applicazione della anzidetta disciplina, da un canto evidenziando che “la differenza dei compensi a terzi si riferiva, evidentemente, alla usufruizione di altri servizi cui la signora P.M. poteva averne avuto necessità ed opportunità proprio per la mancanza del requisito della stabile organizzazione di supporto della sua attività” e d’altro canto evidenziando che la giurisprudenza di legittimità aveva chiaramente precisato che il ricorso ai consulenti esterni non è affatto sintomo di stabile organizzazione….”perchè proprio chi non dispone di una organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne”. Perciò, la CTR aveva erroneamente ravvisato l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, in base all’evidenza di costi di per sè non significativi.

Il motivo appare inammissibilmente formulato, siccome non correlato alla ratio decidendi su cui si fonda la pronuncia impugnata.

Quest’ultima ha infatti rilevato che la parte contribuente non ha assolto all’onere di prova che le incombe a riguardo del requisito della stabile organizzazione ed ha specificato che l’assunto della corresponsione dei compensi a terzi con esclusivo riferimento a consulenti (nella specie il commercialista) era rimasto privo di specifica dimostrazione. Ha inoltre evidenziato che l’esistenza di una struttura organizzata per l’attività produttiva risultava – per contro – positivamente dalla documentazione in atti.

A fronte di queste sostanziali considerazioni, la parte qui ricorrente ha riaffermato – con modalità apodittiche – che i costi si riferivano esclusivamente a compensi per consulenti ed ha asserito che questa tipologia di costi non è significativa a riguardo del tema di causa.

Non è chi non veda che non vi è correlazione alcuna tra quanto argomentato dal giudicante quanto censurato dalla parte ricorrente, se non nel senso che quest’ultima ripropone avanti alla Corte di legittimità un mero gravame sul merito della lite, domandando così sostanzialmente una revisione del giudizio decisorio sul fatto che alla Corte sarebbe impedito, siccome riservato alla competenza esclusiva del giudice del merito.

Non resta che concludere nel senso che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 10 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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