Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14684 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2577/2013 proposto da:

2D Impresa Costruzioni Edili di D.S.L. e D.S.

S.n.c., in proprio e quale capogruppo dell’ATI 2D – Falvo – Famodil,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Taro n. 25, presso l’avvocato Polimanti

Olivia, rappresentata e difesa dall’avvocato Pompilio Antonio

Pierpaolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Aterp – Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dell’Orso n. 74, presso

l’avvocato Perugini Salvatore, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 823/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che conclude per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 823/2012, notificata il 13 novembre 2012, veniva accolto l’appello proposto dall’ATERP della Provincia di Cosenza avverso la decisione n. 667/2008, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda della 2D Impresa Costruzioni Edili di D.S.L. e D.S. s.n.c. di condanna dell’ente al risarcimento dei danni conseguenti alla tardiva consegna ed illegittima sospensione dei lavori relativi all’esecuzione di 48 alloggi di ERP nel Comune di Cassano Ionio;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la 2D Impresa Costruzioni Edili di D.S.L. e D.S. s.n.c. nei confronti dell’ATERP della Provincia di Cosenza, affidato ad un solo motivo, al quale il resistente ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso – enunciando la falsa applicazione dell’art. 1672 c.c. – la ricorrente censura la decisione di appello per avere il giudice di seconde cure – a suo dire – erroneamente applicato alla fattispecie concreta il disposto dell’art. 1672 c.c., che si attaglierebbe, invece, solo agli appalti privati, anzichè, trattandosi di appalto di opere pubbliche, la disposizione di cui all L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, che pone a carico dell’amministrazione appaltante un indennizzo, nel caso di risoluzione unilaterale del contratto di appalto in qualunque tempo;

in ogni caso, ad avviso dell’istante, il rimborso delle spese in parola avrebbe dovuto essere accordato dalla Corte territoriale, avendo l’ente pubblico riconosciuto nell’atto di appello, ai sensi dell’art. 1988 c.c., che “l’amministrazione è tenuta esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, che anche in questa sede si dichiara disponibile a corrispondere”;

la doglianza è infondata;

secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, in tema di appalto di opere pubbliche, la speciale indennità in favore dell’appaltatore prevista dalla L. n. 2248 del 1865, art. 345, all. F, si applica in caso di recesso dell’ente appaltante, presupponendo, quindi, l’esistenza di un contratto di appalto valido ed operante, sicchè il diritto a tale indennità non sorge allorchè l’aggiudicazione di quel contratto sia stata annullata – come nel caso di specie (v. sentenza di appello, p. 2) – dal giudice amministrativo, stante il carattere retroattivo dell’annullamento, il quale comporta che l’appalto debba considerarsi come mai venuto ad esistenza, avendo l’amministrazione, con la cosiddetta risoluzione unilaterale del rapporto, solo adempiuto al suo obbligo di conformarsi al giudicato amministrativo (Cass. 08/02/2016, n. 2408; Cass. 21/11/2011, n. 24438);

quanto al preteso riconoscimento delle somme in questione da parte dell’ente pubblico, la censura si palesa inammissibile, per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente neppure precisato quando, ed in che termini, la questione fosse stata proposta nel giudizio di primo grado, e quale fosse stato il provvedimento reso dal Tribunale al riguardo;

ritenuto che:

il ricorso, per tutte le ragioni suesposte, debba essere rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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