Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14684 del 11/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14684 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA
ORDINANZA
sul ricorso 26659-2012 proposto da:
TME – TERMOMECCANICA ECOLOGIA SPA 00556460186, in
persona dell’Amministratore delegato e legale
rpapresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI LAZZARO 22/A,
presso lo studio dell’avvocato LA MARCA ERMANNO,
che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NUZZO ANTONIO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
TEC – TERMO ENERGIA CALABRIA SPA, in concordato
preventivo,
in
persona
del
Presidente
del
fin
Data pubblicazione: 11/06/2013
Consiglio
di
Amministrazione
e
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA l,
presso lo studio dell’avvocato IZZO GIOVANNI, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIROLAMO giusta procura speciale in atti;
– resistente –
avverso il decreto n. 98/2012 Pref. del TRIBUNALE
di LA SPEZIA del 17/10/2012, depositato il
18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16/04/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
è solo presente l’Avvocato La Marca Ermanno
difensore del ricorrente;
sono solo presenti gli Avvocati Izzo Giovanni e
Auricchio Antonio;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
AURICCHIO ANTONIO, SCATENA LAMBERTO, ABBATESCIANNI
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 9.11.012, ha sospeso, ai sensi degli artt.
161 comma 9 0 e 168 I. fall., il procedimento promosso da T.M.E. Termomeccanica
Ecologica s.p.a. per ottenere la dichiarazione di fallimento di T.E.C. Termo Energia
Calabria s.p.a.
Il giudice ha rilevato che T.E.C. era stata ammessa al concordato preventivo con
riserva, ex art. 161 comma 6° I. fall., e che pertanto operava nei suoi confronti il
divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ivi compresa quella concorsuale,
sino alla definizione della procedura minore.
T.M.E. ha impugnato il provvedimento con ricorso proposto ai sensi dell’art. 42
c.p.c., in base all’unico rilievo che, non essendovi rapporto di pregiudizialità fra
procedura di concordato preventivo e procedura fallimentare, non poteva ritenersi
operante il disposto dell’art. 295 c.p.c.
T.E.C. ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’art. 42 c.p.c., che prevede che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del
processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza
di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione estensiva od
analogica e pertanto non trova applicazione in fattispecie, diverse da quella in esso
contemplata, di cd. sospensione impropria (cfr. Cass. n. 8714/95).
Nel caso in esame la sospensione non è stata disposta per motivi di pregiudizialità,
ma in ragione della ritenuta improcedibilità, in pendenza di concordato, di una
domanda di fallimento, equiparabile, quanto ai suoi effetti, ad un’ esecuzione forzata
(di natura collettiva).
Ne consegue che il provvedimento non era impugnabile con regolamento di
competenza.
La conclusione non si pone in contrasto con il principio enunciato da Cass. (ord.) n.
3059/011, che si è limitata ad affermare che il procedimento per la dichiarazione di
fallimento non può essere sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in pendenza di una
domanda del debitore (non ancora delibata) di ammissione al concordato preventivo,
in quanto fra le due procedure non v’è rapporto di pregiudizialità, ma un rapporto
riconducibile, al contempo, ai fenomeni della consequenzialità e dell’assorbimento,
che determina una mera esigenza di coordinamento, sostanzialmente affidata alle
tecniche organizzative del singolo ufficio giudiziario.
Va aggiunto che il provvedimento impugnato ben assolve a tale esigenza, non
essendo concepibile una concomitante attività istruttoria e decisoria su due fronti
giudiziari strettamente connessi ma aventi presupposti ed esiti totalmente divergenti,
e dovendosi, pertanto, ritenere che, in caso di ammissione del debitore alla
procedura minore e di contestuale presentazione di un’istanza di fallimento, l’unica
soluzione alternativa alla cd. sospensione impropria sia quella di dichiarare detta
domanda improcedibile, ai sensi dell’art. 168 I. fall.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali, che liquida in € 2600, di cui € 10 per esborsi, oltre
accessori di legge.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 16 aprile 2013.
z9 2665912012