Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14683 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2360/2020 proposto da:

M.A.K., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIP, DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’avvocato ANTONIO MOLINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO – SEZIONE

DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 12/11/2019

R.G.N. 11213/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 12 novembre 2019 il Tribunale di Salerno, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da M.A.K., cittadino del Bangladesh.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato nel (OMISSIS) il Paese di origine in cui lavorava come contadino per mantenere economicamente la famiglia ed assicurare al padre malato le cure; aveva precisato di essere transitato per la Libia dove si fermato per un anno, lavorando senza essere pagato; di essere arrivato in Italia nel (OMISSIS); innanzi al Tribunale aveva, poi, detto di avere contratto un debito con un usuraio per pagare le medicine al padre e per partire, specificando che, nel suo villaggio, non c’era un ospedale e che le medicine erano a suo carico; aveva, infine, precisato che, a fronte di un debito di circa cinquemila Euro, ne aveva restituiti solo cinquecento.

3. A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto che: dal racconto del ricorrente non emergevano circostanze idonee a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato nè della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); dalle fonti consultate (Report Easo del 28.8.2018) non era ravvisabile in Bangladesh una situazione di conflitto armato; il richiedente non appariva meritevole di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari non risultando addotte ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva del richiedente nè gravi ed oggettivi motivi di carattere umanitario che imponessero il rilascio di un permesso di soggiorno nè, infine, era stata dimostrata la sussistenza di una integrazione in Italia.

4. M.A.K. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, per avere il Tribunale fondato il rigetto della domanda sulla valutazione negativa di credibilità di esso richiedente.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 e 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per avere il Tribunale ritenuto estranee alle condizioni di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria le dichiarazioni rese: in particolare, in ordine alla circostanza secondo la quale, stante la difficile situazione politico-sociale in cui versava il paese di origine, esso richiedente, qualora avesse fatto rientro si sarebbe trovato ad affrontare, oltre che una condizione di estrema povertà, anche il rischio concreto di subire atti di violenza fisica e psichica, dai quali i soggetti statuali non erano in grado di proteggerlo.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale riscontrato, all’esito delle indagini officiose svolte, la reale situazione politico-sociale esistente in Bangladesh.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per non avere il Tribunale ritenute sussistenti le condizioni per il rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

6. Il primo motivo è inammissibile.

7. Esso, infatti, non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnato provvedimento che non ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente, ma lo ha considerato inidoneo a fondare il riconoscimento della protezione internazionale.

8. Sono, invece, fondati, per quanto di ragione, il secondo, il terzo ed il quarto motivo da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica.

9. Questa Corte ha affermato, con un indirizzo cui si intende dare seguito, che costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali: situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poichè, nel primo caso, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona.

10. Ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere di ufficio gli accertamenti necessari a verificare se le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (Cass. n. 29142 del 2020).

11. Nella fattispecie, a fronte di un racconto ritenuto comunque attendibile in ordine al debito contratto con un usurario solo in minima parte restituito e ad un tasso di interessi molto alto, il Tribunale avrebbe dovuto svolgere di ufficio gli accertamenti necessari per affermare se fosse vero o meno che le leggi e i costumi (tollerati) in Bangladesh erano tali da comportare, in tali situazioni, la possibilità di una riduzione in schiavitù.

12. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione alle censure accolte e il giudice del rinvio dovrà procedere, sulla base della corretta qualificazione giuridica della fattispecie qui impostata, ai predetti accertamenti oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo per quanto di ragione, inammissibile il primo; cassa il provvedimento in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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