Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14683 del 13/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 14/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26304/2012 proposto da:

Ufficio del Commissario delegato per il superamento della situazione

di criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria,

nella qualità di Ufficio delegato e Organo straordinario della

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Protezione Civile, in persona del Commissario pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Associazione Temporanea di Imprese costituita da: Siba S.p.a., quale

capogruppo dell’A.T.I.; Idrotecnica S.r.l., quale mandante; Lico

Santo S.r.l. (già Impresa Lico Santo), quale mandante; tutte in

persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Avezzana n. 13, presso

l’avvocato Martella Francesco, rappresentata e difesa dall’avvocato

Cantafio Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 705/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/03/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 705/2012, notificata il 17 settembre 2012, veniva respinto l’appello proposto dall’Ufficio del Commissario delegato per il superamento della situazione di criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria avverso la decisione n. 429/2008, con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Ufficio avverso il decreto ingiuntivo n. 565/2004, con il quale era stato intimato all’Amministrazione il pagamento, a favore dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita da SIBA s.p.a., quale capogruppo, e da Idrotecnica s.r.l. e Lico Santo s.r.l., quali mandanti, della somma di Euro 2.514.958,71, oltre accessori di legge e spese, per la gestione del servizio e degli impianti di depurazione fognaria nell’ambito dei Comuni del territorio della Provincia di Vibo Valentia;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Ufficio del Commissario delegato per il superamento della situazione di criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria, affidato a sei motivi, ai quali l’ATI ha replicato con controricorso;

l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Considerato che:

nella suddetta memoria l’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito che, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 422, alla scadenza dello stato di emergenza, le Amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5 commi 4-ter e 4-quater, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’art. 110, c.p.c., nonchè in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui al D.L. 7 settembre 2001, n. 343, art. 5-bis comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi della cit. L. n. 225 del 1992, art. 5;

la difesa erariale ha, pertanto, chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della struttura commissariale, stante il subentro – nei rapporti sostanziali e nel processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. – della Regione Calabria;

ritenuto che:

nei gradi di merito del processo ordinario di cognizione il contraddittorio nei confronti del successore universale si instaura attraverso il meccanismo dell’interruzione e della successiva riassunzione (artt. 300 e 303 c.p.c.);

per contro, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e segg. (cfr., ex plurimis, Cass. 31/10/2011, n. 22624; Cass. 03/12/2015, n. 24635; Cass. 29/01/2016, n. 1757), potendo l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c., avere luogo, in siffatto giudizio, solo mediante l’intervento del soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, e che documenti, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., tale sua qualità (Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9692);

nel caso di specie, la Regione Calabria, successore a titolo universale nel diritto controverso non ha spiegato intervento nel presente giudizio, e che, pertanto, ove anche l’estinzione della persona giuridica dia luogo – come nella specie – ad un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio deve proseguire fra le parti originarie (Cass. 04/05/2004, n. 8416);

considerato che:

con i primi tre motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 e degli artt. 1321, 1325, 1399, 1418 1421 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto annullabile su eccezione dell’Amministrazione e, pertanto, soggetto anche a ratifica da parte della medesima, il contratto di appalto del 4 ottobre 2000 stipulato dall’ATI appaltatrice ed dal funzionario responsabile del settore acque, anzichè dal Commissario Delegato all’emergenza ambientale per la Regione Calabria, sebbene tale organo – come affermato dalla stessa Corte – fosse “privo di poteri gestori e rappresentativi dell’ente”, e del fatto che la Corte abbia ritenuto che l’invalidità del contratto de quo fosse stata sanata mediante ratifica, operata dall’organo competente con l’ordinanza commissariale n. 2672 del 7 agosto 2003, senza accertare se tale provvedimento concretasse effettivamente una forma di sanatoria ai sensi dell’art. 1399 c.c.;

ritenuto che:

le censure siano infondate, dovendo trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui il contratto stipulato da un organo privo di delega – poichè delegato ad altre materie – o che abbia, comunque, ecceduto dalla delega conferitagli, non è inesistente o nullo, ma annullabile, per incompetenza relativa dell’organo, solo ad istanza del comune, ed è comunque suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell’organo che sarebbe stato competente o di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell’ente al riguardo (Cass. 09/05/2007, n 10631; Cass. 05/03/1993, n. 2681);

quanto alla ratifica dell’attività svolta dal funzionario incompetente da parte del Commissario, la censura si palesi, peraltro, addirittura inammissibile, essendosi la Corte di merito pronunciata al riguardo solo “incidentalmente”, ovverosia ad abundantiam, dopo avere rilevato la tardività dell’eccezione di incompetenza relativa da parte dell’amministrazione appellante, poichè proposta in prime cure solo nella memoria ex art. 184 c.p.c., talchè la doglianza, in quanto diretta a censurare un’argomentazione effettuata per mera completezza dalla Corte territoriale, come tale non costituente una ratio decidendi dell’impugnata sentenza – è da reputarsi inammissibile per difetto di interesse (cfr., ex plurimis, Cass. 05/06/2007, n. 13068; Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840; 22/11/2010, n. 23635; Cass. 22/10/2014, n. 22380);

considerato che:

con il quarto e quinto motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibili i motivi di gravame concernenti il difetto di legittimazione passiva del Commissario e la carenza di liquidità del credito, e ciò in quanto l’appellante si sarebbe limitato a riprodurre le argomentazioni difensive svolte in prime cure, senza nessuna critica alle motivazioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale;

ritenuto che:

le censure siano infondate, dovendo osservarsi, in proposito, che, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. S.U. 28057/2008; Cass. 25218/2011; 2814/2016), laddove, nel caso concreto, la decisione di appello ha accertato che l’esposizione del relativo motivo di impugnazione recava, bensì, “una analitica indicazione di elementi posti a base della richiesta di accoglimento delle conclusioni” dell’appellante, ma che non era “desumibile l’indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuiti alla decisione di primo grado”, atteso che la ricca elencazione di elementi posti a base del motivo non attingeva “il tessuto motivazionale della sentenza gravata”, la cui ampia motivazione è stata, altresì, riprodotta nella pronuncia di appello;

ritenuto che:

il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la decisione di appello che ha, ad abundantiam, dopo avere ritenuto inammissibili i motivi di gravame dell’amministrazione, affermato la correttezza della sentenza di prime cure anche nel merito, sia inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al quarto e quinto motivo;

ritenuto che:

per le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, integralmente rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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