Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14682 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2352/2020 proposto da:

K.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIP, DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1338/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/06/2019 R.G.N. 390/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1338 del 2019, ha respinto il gravame proposto da K.M., cittadino del Mali, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Come si legge nella gravata pronuncia, il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese per evitare di essere coinvolto nella guerra in atto.

3. La Corte di appello, a sostegno della propria decisione, premesso che non aveva ritenuto procedere ad una nuova audizione del richiedente perchè non necessaria, ha rilevato che non sussistevano i presupposti nè per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè quelli per la protezione sussidiaria, non essendovi il rischio di torture e/o altre forme di maltrattamento, nè una situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza, con concreto pericolo di danno grave per il richiedente; in ordine alla richiesta di protezione umanitaria, i giudici di seconde cure hanno sottolineato che non risultava allegata la sussistenza di una emergenza sanitaria o alimentare nel paese di provenienza tale da non offrire alcuna garanzia di vita in caso di rimpatrio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione K.M. affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, nonchè degli artt. 10-16 della direttiva 2013/32/UE, già direttiva 2005/85/CE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 14 e 27, per omessa audizione del ricorrente. Deduce che erroneamente la Corte di merito aveva deciso di non disporre la nuova audizione di esso richiedente, venendo meno al suo dovere di cooperazione rispetto ad un racconto che aveva ritenuto generico.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7,14 e 17, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la Corte di merito, ai fini della valutazione della protezione sussidiaria, aveva consultato fonti generiche e prive di riferimento temporale mentre l’accertamento sulla situazione del Mali avrebbe dovuto essere aggiornato al momento della decisione.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, artt. 2, 8 e 14 CEDU, nonchè degli artt. 2 e 10 Cost., nonchè dell’art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.. Obietta che la Corte di merito non aveva valutato il rischio elevatissimo che esso richiedente avrebbe corso per la propria incolumità fisica in caso di rientro in Mali per la sussistenza di uno stato di violenza sia delle istituzioni che dei gruppi terroristici, nonchè degli scontri etnici tra le comunità nel centro del Mali.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Invero, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (cfr. Cass. n. 25312 del 2020).

7. Nel caso in esame, invece, nella censura non è precisato quale specifico fatto il ricorrente avrebbe voluto chiarire (cfr. anche Cass. 21584/2020 sulla necessità di nuove circostanze da addurre) in sede di nuova audizione, tale da rendere necessario un nuovo colloquio, di talchè la doglianza è inammissibile.

8. Il secondo motivo è, invece, fondato.

9. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).

10. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

11. E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento.

12. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici senza frontiere) che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso).

13. In modo estremamente sintetico, può quindi affermarsi che il giudice deve indicare, in modo specifico e dettagliato, fonti che abbiano un certo grado di credibilità e che facciano riferimento ad una situazione sociopolitica aggiornata del Paese di origine del richiedente.

14. Più recentemente (cfr. Cass. n. 15215 del 2020) è stato affermato il principio di diritto secondo il quale: “Le informazioni relative alla situazione esistente nel paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria che il giudice di merito trae dalle C.O.I. o dalle altre fonti informative liberamente consultabili attraverso i canali informatici vanno considerate, in ragione della capillarità della loro diffusione e della facile accessibilità per la pluralità di consociati, alla stregua del fatto notorio; il dovere di cooperazione istruttoria che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale ed umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2”.

15. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha escluso che nella regione di provenienza del Mali vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, con concreto pericolo di danno grave per il richiedente, senza citare alcuna fonte specifica e aggiornata e pur dando atto, da pag. 8 e a 10 della motivazione, di una serie di eventi terroristici e di guerra in cui erano rimasti coinvolti civili e militari.

16. In presenza di tale contraddittorio quadro, un accertamento specifico sulle fonti aggiornate ed accreditate si dimostrava ancora più indispensabile atteso poi che nel Mali, già da semplici notizie di cronaca, risulta che il paese stia attraversando un momento di grande instabilità e violenza generalizzata, se non addirittura di guerra civile, visto che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatti notori) ammissibile nel processo civile ordinario lo è a maggior ragione nelle controversie in materia di protezione internazionale (Cass. n. 13940/2020).

17. La censura è, pertanto, meritevole di accoglimento.

18. La trattazione del terzo motivo resta, conseguentemente, assorbita.

19. La sentenza impugnata dovrà, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA