Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14682 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14682 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
ricorso 19053-2011 proposto da:
ADO SERVICE SRL 03072980752, in persona dell’Amministratore
unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato FARSETTI
MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANZO’
FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrentecontro
ALISER SRL, in persona del legale rappresente pro tempore,
amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato BIANCO
CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato STASI CARLO giusta
mandato a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 11/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 291/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 21/01/2011, depositata il 31/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA

udito l’Avvocato Carlo Stasi difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti ed insiste per l’inammissibilità del ricorso chiedendo
la P.U.;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 19053 sez. M1 – ud. 13-03-2013
-2-

CULTRERA;

19053/2011

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La società Ado Service

s.r.l. in persona del suo legale

rappresentate p.t. con atto 15.11.2003 ha citato innanzi al
Tribunale di Lecce il curatore del fallimento della società

cessione d’azienda, oggetto della proposta d’acquisto da essa
inoltrata agli organi fallimentari e regolarmente accettata
alle condizioni ivi indicate, come da decreto del giudice
delegato emesso il 13.5.2003 di autorizzazione alla stipula
dell’atto.
La Corte d’appello di Lecce, innanzi alla quale la società
Ado ha proposto impugnazione, con sentenza 291 depositata il
21.1.2011 e notificata il 18.5.2011, ha confermato la
statuita reiezione della domanda, ribadendo la contestata
interpretazione del contenuto della produzione documentale,
segnatamente del decreto del giudice delegato da cui era
emersa la necessità d’integrazione dei termini dell’accordo
intesa nel senso che la conclusione del contratto dovesse
essere subordinata all’accollo del relativi costi da parte
dell’acquirente.
La società Addì; ha proposto avverso la decisione ricorso per
cassazione affidandolo a due motivi resistiti dal curatore
fallimentare con controricorso.

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Aliser s.r.l. chiedendo dichiararsi concluso il contratto di

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Il Consigliere rei, ha osservato quanto segue:” il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio per dichiarato
manifestamente fondato.
La ricorrente denuncia: 1.-

violazione degli artt. 1326-

riguardavano tutti i termini dell’accordo, ivi compresi i
costi- non l’accollo atecnicamente menzionato dalla Corte
territoriale-, di registrazione e trasferimento ex lege
gravanti sul compratore e perciò già previsti nella proposta;
2.- omessa e comunque insufficiente motivazione su punto
decisivo rappresentato dal fax inviato al curatore in data
26.6.2003 contenente la copia del contratto predisposto dal
notaio Galati che prevedeva al punto E) l’assunzione a
proprio carico delle spese anzidetta.
Il curatore replica deducendo infondatezza del primo mezzo
nonché l’irrilevanza dei fatti addotti con l’altra censura.
Il secondo motivo, avente rilevo preminente e meritevole
pertanto d’esame prioritario, ascrive alla Corte del merito
omesso esame ed apprezzamento della riferita circostanza,
estrapolata dalla bozza del contratto cui si riferì il
decreto del giudice delegato riprodotta specificamente nel
suo testo, ignorata, benché dedotta nell’atto d’appello
secondo quanto emerge dalla narrativa della vicenda
processuale riferita dalla ricorrente e non contestata dal
resistente, che risulta effettivamente decisiva alla luce

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1374 e 1475 c.c. sull’assunto che proposta e accettazione

19053/2011

dell’iter logico che sorregge la decisione impugnata. Resta
assorbito il primo motivo”. Il collegio ritiene di
condividere la riferita proposta alla quale il resistente
contrappone con memoria difensiva argomenti di confutazione

degli argomenti illustrati a sostegno del suo controricorso,
di cui la proposta ha tenuto conto riscontrandone l’assenza
di pregio, condivisa da questo collegio e per l’effetto
accoglie il 2 ° motivo del ricorso e dichiara assorbito il l °
disponendo la cassazione del provvedimento impugnato con
rinvio alla Corte d’appello Di Lecce in diversa composizione
che riesaminerà il merito alla luce anche della
documentazione indicata dalla ricorrente e provvederà anche
alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo
motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione anche per le
spese del presente giudizio.
Roma, il 13 marzo 2013

inidonei a scalfirne la correttezza in quanto reiterativi

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