Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14681 del 11/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14681 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 12834-2012 proposto da:
ESENE INNOCENT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MACHIAVELLI N. 47, presso lo studio dell’avvocato DI
MAGGIO ANTONIA, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PREFETTURA di CROTONE;
– intimata –

2013
1651

avverso il provvedimento n. R.G. 1201/11 del GIUDICE
DI PACE di CROTONE, depositato il 24/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/02/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO;

Data pubblicazione: 11/06/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL

CORE.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta civile

“Rilevato che con il provvedimento impugnato è stata respinta
l’opposizione all’espulsione amministrativa del ricorrente disposta a
carico di esso, all’esito della reiezione da parte del Tribunale,
conformemente al precedente giudizio della Commissione
territoriale, della domanda di protezione internazionale dal
medesimo avanzata;
Rilevato, altresì, che il cittadino straniero aveva inoltrato richiesta
di protezione internazionale in data 11/2/2009; che la richiesta
veniva respinta il 6/3/09; che il Tribunale confermava la pronuncia
della Commissione con decisione del 7/6/2010; che al richiedente
era stato concesso permesso di soggiorno temporaneo a causa
dell’effetto sospensivo derivato dalla proposizione del ricorso al
Tribunale con scadenza 3/6/2011;
Considerato che il giudice di pace ha esaminato quale l’unico motivo
di doglianza l’errata indicazione della pena che sarebbe conseguita
all’inottemperanza al divieto temporaneo di rimpatrio, contenuta
nel provvedimento espulsivo, reputandolo infondato, perché
correttamente indicato alla luce della normativa applicabile;
Ritenuto che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il
cittadino straniero affidandosi a tre motivi :

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art.380 bis e
cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 12834/2012,

nel primo motivo viene censurata la violazione dell’art. 35,
quarto e decimo comma del d.lgs n. 25 del 2008, nella
versione ratione temporis applicabile, non essendo stato
notificato al ricorrente il provvedimento di rigetto del
Tribunale. In mancanza di tale adempimento non sarebbe
venuto meno l’effetto sospensivo conseguente alla
proposizione del ricorso e l’espulsione sarebbe da ritenersi
illegittima. Il medesimo profilo di censura viene dedotto sotto
il profilo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., avendo il giudice di
pace omesso di motivare sul punto.

b) nel secondo motivo viene dedotta la mancata applicazione
della cd. Direttiva rimpatri, pur se già applicabile per
l’intervenuta scadenza del termine di recepimento (24
dicembre 2010), in ordine alla mancata concessione del
termine per la partenza volontaria. Il medesimo profilo di
censura viene dedotto sotto il profilo dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., avendo il giudice di pace omesso di motivare sul
punto.
c)nel terzo motivo viene censurato l’omesso rilievo dell’erronea
indicazione delle conseguenze penali derivanti dalla violazione
del divieto di rimpatrio contenuto nel provvedimento espulsivo
espulsivo.
I motivi di ricorso devono essere rigettati. Il primo perché
l’omessa notifica del provvedimento del Tribunale incide
esclusivamente sulla decorrenza del termine per proporre
reclamo ma non sulla consumazione dell’effetto sospensivo
conseguente alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
la pronuncia della Commissione, che si determina con la mera
pubblicazione della pronuncia di rigetto da parte del tribunale,
come si rileva del tutto agevolmente dalla lettura del comma
dodicesimo del citato art. 35, nella versione ratione temporis
applicabile, secondo il quale la proposizione del reclamo (avverso
la sentenza di primo grado) non sospende gli effetti della
sentenza. Ne consegue che la pronuncia negativa travolge
l’effetto sospensivo derivante dalla proposizione del ricorso, dal

a)

Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”
Rilevato che il Collegio condivide la soluzione prospettata nella
relazione ma, anche alla luce delle osservazioni contenute nella
memoria depositata dalla parte ricorrente, evidenzia che in ordine al
secondo motivo non è condivisibile la valutazione di difetto di
specificità indicata nella relazione ma occorre esaminare sotto il

momento della sua formale esistenza mediante pubblicazione e
non dopo che sia stata notificata al ricorrente, non avendo la
successiva eventuale fase giurisdizionale efficacia sospensiva
automatica (Cass.13872 del 2011, 6882 del 2011),II secondo
perché inammissibile per difetto di specificità, non risultando
ritualmente prodotto ai sensi dell’art. 369, n. 4. cod. proc. civ. il
provvedimento espulsivo, esclusivamente dall’esame del quale
sarebbe stato possibile valutare la fondatezza della censura in
ordine all’ingiustificata omessa concessione del termine per la
partenza volontaria. Nello sviluppo del motivo viene dedotto,
infatti, che il provvedimento espulsivo è privo di adeguata
motivazione sullo specifico profilo impugnato ma non se ne
riproduce il contenuto, né si indica ove il predetto provvedimento
sia reperibile, né infine risulta proposta istanza di trasmissione
del fascicolo d’ufficio.(Cass. S.U.22276 del 2011,16254 del
2012). Il terzo, perché l’indicazione relativa alla misura afflittiva
conseguente all’inosservanza del divieto di reingresso riguarda
un profilo informativo del provvedimento di espulsione del tutto
ininfluente rispetto alla legittimità ed efficacia del provvedimento
medesimo, da valutarsi alla stregua dell’accertamento delle
condizioni (vincolate) per le quale è stato disposto (nella specie ,
mancanza di un titolo regolare di soggiorno all’esito del rigetto da
parte del Tribunale della domanda di protezione internazionale).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato;
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio de126 febbraio 2013
1 Presidente

profilo della fondatezza la censura. Al riguardo si deve osservare che
il Collegio condivide il recente orientamento di questa sezione alla
luce del quale “Non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di
espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero fondata su un pregresso
rifiuto di stato di soggiorno, solo perché esso non contenga un termine per la partenza
volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza può
incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità
del provvedimento espulsivo”.(Cass.15185 del 2012; 10243 del 2012)

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