Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14680 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 18/07/2016), n.14680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13273/2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

PACELLI, 14, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRATTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO SALZANO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9580/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGION,E della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO DEL

13/10/2014, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GRIDA IOURIDA;

udito l’Avvocato Alfredo Salzano difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria.

Fatto

IN FATTO

F.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 9580/04/2014, depositata in data 6/11/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di due distinti avvisi di accertamento, emessi per maggiori IRPEF ed IVA dovute in relazione agli anni d’imposta 2006 e 2007, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, con applicazione di una percentuale di ricarico media praticata nel settore di appartenenza (commercio al dettaglio di capi di abbigliamento), – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto i ricorsi riuniti del contribuente (riducendo “del 25%” la base imponibile accertata dall’Ufficio).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che i giudici di primo grado, con motivazione congrua e priva di salti logici e conforme a diritto, avevano gia’ ridotto la base imponibile, “anche alla luce delle gravi incongruente riscontrate dall’Ufficio e riguardanti i ricavi dichiarati sulla base dello studio di settore (valore aggiunto per addetto non coerente; percentuale non coerente) e dell’esiguo reddito complessivo dichiarato rispetto ai significativi elementi di spesa”. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1.11 ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito nella L. n. 417 del 1993, in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 c.c., avendo i giudici della C.T.R., da un lato, attribuito rilievo agli studi di settore, che costituiscono solo un sistema di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravita’, precisione e concordanza e come tali inidonee a soddisfare l’onere probatorio gravante sull’Aministrazione finanziaria, e, dall’altro lato, individuato “gravi incongruenze” in rapporto con spese personali sostenute dal ricorrente, utilizzabili al piu’ per procedere in via sintetica all’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi la nullita’ della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per apparente motivazione, operata per relationem alle ragioni di diritto espresse dai giudici di primo grado, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., comma 6.

2. Il primo motivo e’ inammissibile.

Essa si risolve invero – avendo peraltro la C.T.R. dato conto dell’esame specifico del materiale probatorio offerto agli atti del giudizio (e della correttezza della metodologia applicata dall’Ufficio, inattendibilita’ delle scritture contabili dell’impresa, alla luce delle incongruenze – valore aggiunto per addetto e percentuale di ricarico – emergenti dal raffronto tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dall’applicazione degli studi di settore, le cui risultanze gia’ erano state abbattute parzialmente, in senso favorevole al contribuente, in primo grado) – in una censura degli avvisi di accertamento e non di specifiche statuizioni dei giudici di merito.

3. La seconda censura e’ altresi’ infondata, in quanto la lettura della sentenza rende possibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento della decisione.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha, da ultimo, ribadito che “in tema di processo tributario, e’ nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonche’ dell’art. 118 disp att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non puo’ ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame”. Con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze “per relationem”, questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire (Cass. 7347/12), che “la motivazione della sentenza per relationem e’ ammissibile, purche’ il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo dalla motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identita’ di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio”. Il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si deve limitare solo a farli propri, ma deve confutare le censure contro di essi formulate con i morivi di gravame, in modo che il percorso argomentativi) desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06, 15483/08).

Ora, la C.T.R., pur avendo fatto rinvio alla motivazione espressa dai giudici di primo grado, ha operato la necessaria autonoma e distinta valutazione dei fatti e delle questioni giuridiche: “nessuna ulteriore riduzione della percentuale di ricarico puo’ essere accordata, atteso che i giudici di primo grado, con motivazione congrua, priva di salti logici e del tutto conforme a diritto, hanno gia’ ridotto considerevolmente la base imponibile, anche alla luce delle gravi incongruenze riscontrate dall’Ufficio e riguardanti i ricavi dichiarati, sulla base dello studio di settore (valore aggiunto per addetto non coerente; percentuale non coerente) e dell’esiguo reddito complessivo dichiarato rispetto ai significativi elementi di spesa”.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificalo, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

I,a Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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