Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14680 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Avv. P.P.N., in proprio, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell’avv.

Rinaldo Geremia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. 8, n. 224, depositata l’8 gennaio

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente, avvocato, propose istanze di rimborso dell’Irap pagata per gli anni dal 2000 al 2003, assumendo di svolgere la propria attività professionale in assenza di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale (ad eccezione di un marginale importo per cui si era verificata decadenza), con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale, la motivazione della decisione di appello recita: “… Nel caso in esame l’attività svolta dell’appellato, avvocato libero professionista e professore universitario, sulla base della documentazione in atti non contestata dall’Ufficio, non è assoggettabile ad Irap in quanto è riconducibile alla persona stessa ed alle sue capacità personali a prescindere da una struttura organizzativa, che comunque non si riscontra. Non si può quindi in alcun modo parlare di attività autonomamente organizzata, che è la vera produttrice del valore aggiunto, perchè un’attività si definisce organizzata, quindi assoggettata all’Irap, quando essa in grado di svilupparsi e funzionare anche senza la presenza del titolare di un’attività che in questo caso sarebbe lo stesso ricorrente”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, nonchè vizio ovvero difetto assoluto di motivazione e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che la ricorrenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione” si desumeva dal fatto che dal quadro “RE” delle dichiarazioni del contribuente emergevano consistenti esborsi per prestazioni di lavoro dipendente e compensi a terzi per attività professionali e per ulteriori spese- che il contribuente ha resistito con controricorso ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

che la giurisprudenza di questa Corte è consolidatamente orientata a ritenere che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale, integra il presupposto impositivo dell’Irap ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata e che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività esercitata ovvero si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui (cfr, Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07 ed altre successive);

considerato:

– che, ricollegando l’imponibilità Irap alle sole attività in grado di svilupparsi e funzionare anche senza la presenza del titolare, la decisione impugnata appare discostarsi dall’indicato orientamento e che essa risulta, inoltre, del tutto apodittica, laddove afferma che, nella specie, la struttura organizzativa “comunque non si riscontra” (tanto più in presenza d’incontestata ricorrenza di esborsi per prestazioni di lavoro dipendente);

che deve, peraltro, considerarsi, quanto alle valutazioni esposte dal controricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, che, in relazione alle obbligazioni tributarie che maturano su base annua, il giudicato esterno può vincolare il giudice soltanto se riguardi presupposti di fatto dell’imponibilità tendenzialmente stabili, ad es. il classamento di un immobile ai fini del pagamento dell’Ici, ma non quando si tratti di presupposti impositivi che devono essere autonomamente accertati in fatto in relazione a ciascuna annualità, come avviene per l’Irap (cfr. Cass. 6466/10); ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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