Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14680 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 05/07/2011), n.14680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20026-2009 proposto da:

F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato CONTI CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNANELLI ANDREA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24428/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 29/11/08,

depositata il 11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’avvocato Conti Claudio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e deposita relazione ex art. 380 bis di altri

ricorsi fissati all’udienza del 29/04/2011 sezione 2^ civile;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. F.M. conveniva davanti al giudice di pace di Roma, il Comune di Roma per ottenere la condanna di questi, ai sensi dell’art. 2041, al pagamento di una somma, quale corrispettivo per la custodia di un veicolo, effettuata su richiesta della polizia municipale.

Il giudice di pace accoglieva la domanda.

Il tribunale di Roma, adito in sede di appello dal convenuto Comune, con sentenza n. 24428/08 depositata il 11.12.2 008, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che non sussistevano le condizioni giuridiche per l’accoglimento a norma degli artt. 2041 e 2042 c.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore.

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione (ex art. 360, nn. 3 e 5) circa il giudicato formatosi con la rinunzia agli atti di appello.

2. Con il secondo motivo di diritto il ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) circa la carenza di legittimazione passiva del Comune.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili per mancato rispetto del requisito previsto dall’art. 366 bis c.p.c..

Va, infatti, osservato che l’impugnazione in questione, essendo relativa a sentenza depositata prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2009, deve rispettare il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

4. Nella fattispecie non è proposto alcun valido ed adeguato quesito di diritto.

Non possono soddisfare il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. nè quanto premesso all’esposizione del primo motivo (Il giudicato formatosi su una sentenza avente ad oggetto una domanda proposta sul presupposto di un vincolo contrattuale non pregiudica la riproposizione della domanda sotto forma di arricchimento senza causa) nè quanto premesso all’esposizione del secondo motivo (la legittimazione del Comune di Roma nella vicenda di cui trattasi è determinata dall’assenza di vincolo contrattuale tra le parti, per cui assurge a fatto costitutivo del rapporto di fatto il verbale di affidamento redatto del vigile urbano su apposito formulario predisposto dal comune, titolare del dovere potere di rimuovere le vetture che costituiscono intralcio alla circolazione).

Nelle due proposizioni suddette, infatti, anzitutto non sono indicate quali siano le norme violate, nè e indicato quale sia l’errore commesso dal giudice di appello e quale sia la regola iuris da sostituire a quella erroneamente affermata dal giudice.

La prima proposizione, inoltre, è priva di riferimento al caso concreto, risultando formulata in modo astratto.

5.Quanto poi al lamentato vizio motivazionale, va osservato che, sempre a norma dell’art. 366 bis c.p.c. nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi quanto ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che esistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA