Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1468 del 24/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1468 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 18935-2012 proposto da:
AIT AMMAR LARBI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONTEFALCO 61, presso lo studio dell’avvocato
COLACURTO ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato
BETTINI PAOLO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA SAN
LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato
GORI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MORETTI SILVIO giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/01/2014

nonchè contro

FERROVIENORD SPA,

in persona dell’amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende gisuta

– controricorrente nonchè contro

F & B SNC DI BELLI & C, IMMOBILIARE SEBINO
FRANCIACORTA SRL;
– intimate –

avverso la sentenza n. 906/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA del 4/07/2012, depositata il 09/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/11/2013 dal Consigliere Reltore Dott.
GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Gallo Lino (delega Bettini) difensore
del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Vincenti Marco difensore della
controricorrente Ferrovienord che si riporta agli
scritti;
udito l’Avvocato Fano Claudio (delega Gori) difensore
della controricorrente Unipol che si riporta agli
scritti e deposita nota spese;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

procura speciale in calce al controricorso;

55) R. G. n. 18935/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Brescia 09/07/2012, non
notificata), confermando quella di primo grado, attribuiva alla condotta
imprudente dell’allora appellante (odierno ricorrente), sotto il profilo del

dell’auto di quest’ultimo nei pressi di un passaggio a livello privo di
custodia). Nonostante la mancanza di segnalazioni, dalle prove espletate, i
Giudici di merito accertavano pacificamente la consapevolezza, che l’Ait
Ammar, diversamente da quanto lui sosteneva, della presenza del passaggio
a livello, con la conseguenza che, fermandosi con la propria auto nella zona
dei binari, violava la elementare norma di diligenza che impone a chiunque
di non effettuare soste o fermate in tale zona. La riconducibilità del fatto
dannoso alla condotta dello stesso danneggiato, comportava di conseguenza
il rigetto delle domande risarcitorie, sia sotto il profilo dell’art. 2043, sia
sotto il profilo della invocata responsabilità oggettiva, atteso che il fatto del
danneggiato integra gli estremi del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c..
2. — Ricorre per cassazione Ait Ammar Larbi sulla base di tre motivi di
ricorso; resistono con controricorso Ferrovie Nord S.p.A. (già Ferrovie nord
Milano esercizio S.p.a.) e Unipol Assicurazioni S.p.A.. Gli altri intimati non
hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. — Con il I motivo di ricorso il ricorrente lamenta “insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., in ordine alla ritenuta consapevolezza
del sig. Ait Ammar di trovarsi nella sede di un passaggio a livello al
momento del sinistro”; — Con il II motivo di ricorso lamenta “violazione e
falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,
in ordine alla ritenuta idoneità e sufficienza della condotta del sig. Ait
Ammar ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e
l’evento”. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’odierno
ricorrente avrebbe correttamente adempiuto i propri oneri probatori (di cui
alla norma pretesa violata), rilevando il rapporto di custodia in capo alle
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nesso eziologico, il sinistro di causa (investimento da parte di un treno

controparti e provando sia il danno subito, sia il nesso causale tra danno e
sinistro subito sul passaggio a livello; – Con il III motivo di ricorso lamenta
“omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., e violazione e falsa
applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., in
ordine alla ritenuta irrilevanza dell’accertamento della catena protettiva del
passaggio a livello de quo al momento del transito del veicolo del sign. Ait

4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente
essendo tutti finalizzati a contestare la ricostruzione della responsabilità in
ordine al sinistro di causa, non colgono nel segno. I Giudici di merito, con
motivazione completa ed adeguata hanno: accertato la consapevolezza
dell’odierno ricorrente di trovarsi presso la sede di un passaggio a livello;
ritenuto privo di rilievo stabilire se quest’ultimo abbia anche divelto la
catena protettiva del passaggio a livello oppure se l’abbia oltrepassata
trovandola già abbassata, essendo accertata consapevolezza di questo circa
la presenza dell’attraversamento ferroviario. La motivazione a sostegno
della decisione resiste pertanto alle richiamate censure, a maggior ragione
per il fatto che il ricorrente, almeno nelle parti di esse in cui deduce vizi
motivazionali, rimette in discussione apprezzamenti riservati al giudice di
merito, che quando, come nel caso di specie sorretti da adeguata
motivazione, sono insindacabili in questa sede. La consapevolezza in capo
all’odierno ricorrente dell’esistenza del passaggio a livello ha portato i
Giudici di merito ad ascrivere unicamente al comportamento imprudente e
negligente di questo la responsabilità del sinistro, anche sotto il profilo della
invocata responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c.. E ciò in armonia
con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la responsabilità per i
danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha
carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del
suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo
la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare
la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti
alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e
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Ammar”.

di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con
essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale
soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad
interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello
stesso danneggiato (tra le tante Cass. n. 4476/2012; 8229/2010; 22807 e
993/2009). Le censure sono perciò tutte prive di pregio.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”

difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria riproponendo le argomentazioni
di cui al ricorso. La memoria non inficia i motivi in fatto e in diritto posti a
base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la Unipol e le Ferrovie
Nord Milano esercizio s.p.a.; nulla per le spese nei confronti degli altri
intimati, non avendo questi svolto attività difensiva in questa sede.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida, a favore di ciascuna parte costituita, in Euro
2700,00=, di cui Euro 2500,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

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