Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14679 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14455/2015 proposto da:

V.G., rappresentato e difeso dall’avvocato A.M.,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio

dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controneortente –

contro

GEFIL GESTIONE FISCALITA’ LOCALE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11113/52/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 12/11/2014, depositata il 07/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 11113/52/14, depositata il 17 dicembre 2014, la CTR della Campania ha accolto l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno nei confronti del sig. V.G., in contraddittorio con l’agente della riscossione Ge.FI.L. S.p.A. (Gestione fiscalità locale S.p.A.), per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso ingiunzione di pagamento per contributi consortili relativi agli anni dal 2006 al 2010.

Per quanto qui rileva, la sentenza della CTR, nella pronuncia di accoglimento del gravame, con la quale confermò nel merito la debenza dei contributi consortili richiesti, rigettò l’eccezione in rito formulata dal contribuente circa l’inammissibilità dell’appello proposto, non ritenendo notifica idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (sessanta giorni dalla notifica) nei confronti del Consorzio la consegna diretta a mani d’impiegato addetto alla ricezione, in data 4 ottobre 2013, di copia della sentenza di primo grado impugnata, depositata il 16 luglio 2013.

Avverso detta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Consorzio, mentre l’intimata Ge. FI.L. S.p.A. non ha svolto difese.

Con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 10, 16, 17, 38 e 51, sostiene l’erroneità in diritto della decisione impugnata, assumendo che l’interpretazione sistematica in luogo di quella letterale dovrebbe condurre ad affermare che al Consorzio debba essere riconosciuta la qualifica di “ente locale”, ai fini dell’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 16, comma 3 in relazione all’art. 51 del suddetto decreto, a ciò conseguendo che la CTR avrebbe dovuto accogliere l’eccezione d’inammissibilità dell’appello con riferimento al ricorso poi notificato dal Consorzio a mezzo raccomandata “Poste Italiane”, spedita nei confronti del contribuente e recapitata presso il difensore domiciliatario il 6 marzo 2014, a seguito di notifica, a mezzo Ufficiale giudiziario, in data 20 febbraio 2014, al Consorzio, della sentenza di primo grado munita di formula esecutiva.

Il motivo è infondato, dovendosi riconoscere al Consorzio di bonifica, secondo la giurisprudenza di questa Corte la natura di ente pubblico economico, sicchè esso esula dalla categoria degli enti locali, quali disciplinati dal D.Lgs. n. 267 del 2000, c.d. T.U.E.L. (oltre a Cass. sez. unite 31 gennaio 2008, n. 2275 e sez. lav. 17 luglio 2012, n. 12242, richiamate in modo pertinente in controricorso, si vedano anche Cass. sez. unite 18 gennaio 1991, n. 456 e, con specifico riferimento alle modalità della riscossione mediante molo dei contributi consortili, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13165, in punto di esclusione ai consorzi di bonifica dell’applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 e segg.).

Va altresì osservato che le fattispecie in relazione alle quali sono previste dall’ordinamento decadenze attengono a norme di stretta interpretazione (cfr., in generale, più di recente, Cass. sez. unite 16 marzo 2015, n. 5160).

In relazione a tale profilo non può non rilevarsi come, nella fattispecie in esame, risulti assolutamente non pertinente il richiamo, nella memoria depositata in atti da parte ricorrente, del principio affermato da Cass., sez. unite 18 aprile 2016, a 7665, quanto alla sanatoria per raggiungimento dello scopo di irrituale notifica di atto (controricorso in cassazione) a mezzo PEC, atteso che l’oggetto della controversia in questa sede concerne la possibilità o meno di desumere in via interpretativa una decadenza e non di sanare un vizio di notifica.

Nel caso di specie – quello del rito tributario con specifico riferimento alla norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, quanto agli effetti sull’ammissibilità dell’appello in relazione all’art. 51 dello stesso decreto – va, alla stregua di quanto sopra osservato, esclusa l’idoneità della consegna diretta in data 4 ottobre 2013, a mani di impiegata del consorzio addetta alla ricezione degli atti, alla decorrenza del termine breve d’impugnazione.

Ulteriore argomento a conferma della correttezza in diritto della decisione impugnata si trae dalla modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, ad opera del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 16, che – a fronte della modifica del 1 comma in tema di comunicazioni e dell’art. 16, comma 4, riguardante l’estensione delle notifiche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato da parte – oltre che dell’ufficio del Ministero delle finanze dell’ente locale – anche dagli agenti della riscossione e dei soggetti di cui del D.Lss. n. 446 del 1997, art. 53 – ha lasciato immutata la disposizione dell’art. 16, comma 3, anche nella parte in cui limita la facoltà di notifica all’Ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il ricorso va, pertanto, rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo, mentre nulla va statuito quanto al rapporto processuale tra ricorrente ed agente della riscossione, che non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Consorzio delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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