Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14679 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7819/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma via del Casale

Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 28 dicembre 2018, respinge il ricorso proposto da S.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il ricorrente ha riferito di essere espatriato a causa dei problemi economici della famiglia che era stata costretta a ricorrere a prestiti esosissimi sia per le difficoltà di gestione del proprio allevamento ittico (le cui vasche erano state avvelenate da uno zio del ricorrente) sia a causa della condotta fraudolenta della sorella del padre collegata a questioni ereditarie;

b) il richiedente ha aggiunto di essere transitato per la Libia ove ha subito violenze e maltrattamenti di vario genere;

c) la vicenda narrata appare verosimile e credibile ma comunque esula dal campo di applicazione della protezione internazionale in quanto dalle dichiarazioni emerge che la domanda proposta è unicamente ancorata alle esigenze alimentari della famiglia;

d) d’altra parte, va anche esclusa la sussistenza delle condizioni previste per l’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non risultando che sia configurabile in (OMISSIS) una situazione violenza endemica, come previsto dalla norma suindicata;

d) neppure può essere accordata la protezione umanitaria perchè, a parte ogni altra considerazione, il ricorrente che è in Italia da alcuni anni non ha adeguatamente dimostrato lo svolgimento di una stabile attività lavorativa nel Paese di accoglienza;

e) quindi si deve ritenere che egli non abbia conseguito un livello di integrazione sociale tale da far supporre che in caso di rimpatrio subirebbe una regressione delle proprie condizioni personali e sociali idonea a determinare una “incolmabile sproporzione” nella titolarità e nell’esercizio dei driitti fondamentali al di sotto del parametro della dignità personale (vedi: Cass. n. 4455 del 2018);

f) neppure sono stati allegati altri fattori di vulnerabilità, neanche con riferimento alla pur dedotta condizione di maltrattamento e violenza subita in Libia;

3. il ricorso di S.M. domanda la cassazione del suddetto decreto per due motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;

5. il ricorrente deposita anche memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., ma fuori termine.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge, con riguardo alle valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato svolgimento, da parte del giudice, del previsto ruolo attivo nell’istruttoria della domanda onde integrare le allegazioni e le prove offerte dall’interessato e valutare la situazione attuale del Paese di origine ((OMISSIS)), con particolare riferimento ai crimini comuni ivi commessi e alla effettiva tutela offerta alle persone offese da parte delle Autorità;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, contestandosi il rigetto della protezione umanitaria, pur in presenza di una illustrata condizione di vulnerabilità del ricorrente in considerazione della giovane età e del trattamento subito in Libia, oltre alla avvenuta integrazione in Italia;

1.2.1. a ciò si aggiunge che, in caso di rimpatrio, il ricorrente si troverebbe esposto ad una grave compromissione dei propri diritti umani a causa dell’impossibilità di condurre una vita dignitosa, data la grave povertà in cui si troverebbe senza alcuna risorsa e senza poter contare sul sostegno familiare;

2. l’esame dei motivi di censura porta al rigetto del ricorso;

3. il primo motivo è inammissibile perchè, come correttamente affermato dal Tribunale, la vicenda narrata esula dal campo di applicazione della protezione internazionale, essendo una vicenda di tipo familiare, rispetto alla quale non è stata dimostrata l’impossibilità di avere tutela dalle autorità del (OMISSIS);

3.1. tale configurazione della narrazione del ricorrente non viene contestata nel primo motivo e da essa si desume l’inammissibilità della denuncia di mancato esercizio della cooperazione istruttoria da parte del Tribunale;

3.2. va, infatti, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il dovere di cooperazione istruttoria si concretizza solo in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili e soprattutto tali da inserirsi in una vicenda che non sia estranea al sistema della protezione internazionale, come accade nella specie;

3.3. infatti, compete all’interessato innescare in modo corretto l’esercizio del dovere di cooperazione istruttori (vedi, per tutte: Cass. 12 giugno 2019, n. 15794);

3.4. questo vale anche per l’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per la quale, peraltro, nella specie il Tribunale ha ugualmente provveduto ad effettuare le ricerche sulla situazione socio-politica del (OMISSIS), indicando specificamente le fonti in base alle quali ho svolto il proprio accertamento;

3.5. in sintesi, quindi, il primo motivo è inammissibile perchè con esso si denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme inapplicabili ictu oculi alla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), mentre il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923);

4. il secondo motivo non è fondato;

4.1. è, infatti, pacifico che la ragione che ha indotto il richiedente ad espatriare è di tipo economico ed ha la sua origine in questioni familiari;

4.2. del resto, nella motivazione del Tribunale sulla mancata integrazione in Italia e sulla assenza allegazioni relative ad elementi di vulnerabilità si pone l’accento sul movente economico della emigrazione;

4.3. tale ultima osservazione è sufficiente ad escludere in radice la concedibilità della protezione umanitaria – così come della protezione internazionale – in quanto i c.d. migranti economici possono avere ingresso nel nostro Paese attraverso l’applicazione della diversa disciplina basata sulla periodica regolamentazione dei flussi migratori (vedi, per tutte: Cass. 17 maggio 2019, n. 13444);

4.4. infatti, la protezione umanitaria, nel regime applicabile nella specie “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferire ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente, mentre non è ipotizzabile porre a fondamento di tale forma di protezione l’impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681);

4.5. a ciò va aggiunto che le generiche argomentazioni del secondo motivo neppure contestano in modo utile l’affermazione del Tribunale secondo cui il richiedente non ha allegato ulteriori fattori di vulnerabilità, neanche con riferimento alla pur dedotta condizione di maltrattamento e violenza subita in Libia.

Conclusioni.

5. in sintesi, il primo motivo di ricorso è inammissibile e il secondo infondato, sicchè ricorso deve essere respinto;

8. nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

9. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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