Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14678 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.

39/F, presso lo studio dell’avv. Emanuele Carloni, rappresentato e

difeso dagli avv.ti PIETROSANTI Angelo, Mario Lauro Pietrosanti e

Luca Maria Pietrosanti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sez. 40, n. 782, depositata il 31 dicembre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente, medico di base, presentò istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2003, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che, dalla documentazione acquisita emergeva che il contribuente svolgeva la propria attività senza dipendenti e con apporto minimo di beni strumentali, desumibile dalla documentazione versata in atti, tale da non giustificare la pretesa dell’Ufficio;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due connessi motivi;

– che i contribuente non si è costituito;

osservato:

che l’Agenzia – deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè vizio di motivazione – ha censurato la decisione impugnata, in particolare, per non aver considerato che la disponibilità di un ambulatorio costituiva presupposto per l’imponibilità a fini irap;

considerato:

– che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività esercitata ovvero si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui (cfr.

Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3674/07, 3672/07);

che – in relazione alla deduzione della disponibilità dell’ambulatorio (peraltro coessenziale all’esercizio anche non autonomamente organizzato della professione, se rispondente a standard minimali) – il ricorso dell’Agenzia appare introdurre una censura nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza, giacchè non risponde al criterio, secondo il quale, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, (cfr., tra le altre, Cass. 12088/06, 2270/06, 14741/05, 14599/05, 6542/04);

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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