Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14678 del 13/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.13/06/2017), n. 14678
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15232/2015 proposto da:
C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e
C.C.A., in proprio, elettivamente domiciliati in Roma,
Via Germanico n. 172, presso l’avvocato Galleano Sergio, che li
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Santoni S.p.a., Tecnopea S.r.l.;
– intimate –
e contro
Santoni S.p.a., e Tecnopea S.r.l., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via
A. Bertoloni n. 3, presso l’avvocato Patrono Manuela, che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Galli Cesare, Orizio
Marco, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e
C.C.A., in proprio, elettivamente domiciliati in Roma,
Via Germanico n. 172, presso l’avvocato Galleano Sergio, che li
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2083/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/02/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SERGIO GALLEANO che ha chiesto la
rinuncia;
udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato
MANUELA PATRONO che accetta la rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO
Alberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
considerato che è intervenuta rinuncia accettata, sicchè occorre dichiarare l’estinzione del processo;
considerato che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017