Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14678 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15232/2015 proposto da:

C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

C.C.A., in proprio, elettivamente domiciliati in Roma,

Via Germanico n. 172, presso l’avvocato Galleano Sergio, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Santoni S.p.a., Tecnopea S.r.l.;

– intimate –

e contro

Santoni S.p.a., e Tecnopea S.r.l., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via

A. Bertoloni n. 3, presso l’avvocato Patrono Manuela, che le

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Galli Cesare, Orizio

Marco, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

C.C.A., in proprio, elettivamente domiciliati in Roma,

Via Germanico n. 172, presso l’avvocato Galleano Sergio, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2083/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SERGIO GALLEANO che ha chiesto la

rinuncia;

udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

MANUELA PATRONO che accetta la rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato che è intervenuta rinuncia accettata, sicchè occorre dichiarare l’estinzione del processo;

considerato che non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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