Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14678 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. I, 09/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Masssimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5900/2019 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in Roma via Vigliena, 10

presso lo studio dell’avvocato Alessandro Malara che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Ilaria Di Punzio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno domiciliato per legge in Roma Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal cons. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 27 agosto 2018, respinge il ricorso proposto da Z.C., cittadino del (OMISSIS) proveniente dalla regione (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il ricorrente ha riferito di essere espatriato per le minacce di morte dei vicini di casa che lo accusavano di aver cagionato un incendio che aveva distrutto alcuni terreni attigui a quello di proprietà del padre del richiedente;

b) va condivisa la valutazione della Commissione territoriale sulla inattendibilità del racconto minato da insanabili contraddizioni;

c) non sussistono quindi i presupposti per la concessione dello status di rifugiato e va anche esclusa la sussistenza delle condizioni previste per l’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non risultando che sia configurabile una situazione violenza endemica, come previsto dalla norma suindicata;

d) neppure può essere accordata la protezione umanitaria perchè non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali, di salute o familiari idonee allo scopo;

3. il ricorso di Z.C. domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria, rilevandosi che il racconto del richiedente era circostanziato e in considerazione della situazione del Paese di origine si deve ritenere che l’interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per articolare la domanda;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 per avere il Tribunale omesso la valutazione comparativa richiesta da Cass. n. 4455 del 2018 e altre conformi, al fine della concessione della protezione umanitaria, trascurando altresì la situazione di salute psichica del ricorrente;

1.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6,per non avere il Tribunale considerato la situazione della regione di (OMISSIS) (da cui proviene il ricorrente) che è isolata dal resto del (OMISSIS) e caratterizzata da violenze diffuse, sicchè ragionevolmente si può ritenere che nella regione di origine il richiedente possa vivere situazioni di precarietà e insicurezza che rischiano di compromettere i diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro Paese (vedi: Cass. n. 4455 del 2018);

3. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

2. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

3. tutti e tre i motivi sono inammissibili perchè nella loro genericità non risultano riferiti ad individuate statuizioni del decreto impugnato, in contrasto con il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione;

3.1. deve essere ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il ricorrente pertanto ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nel provvedimento impugnato, in quanto il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) – pur se articolato in motivi – si risolva in una generica critica al provvedimento impugnato nella quale sia impossibile l’individuazione delle diverse contestazioni mosse a parti ben identificabili del giudizio espresso nel provvedimento stesso, in quanto in tal caso risulta del tutto carente la specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (vedi, tra le tante: Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 18 maggio 2005, n. 10420);

3.2. infatti, il ricorso per cassazione, da un lato, richiede, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c., – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 17 luglio 2007, n. 15452);

3.3. in particolare, quando nel ricorso per cassazione è denunziata la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla specifica vicenda sub judice; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; Cass. 5 marzo 2007, n. 5076);

3.4. nella specie, le argomentazioni svolte in entrambi i motivi di ricorso risultano del tutto generiche e prive di puntuali riferimenti al decreto impugnato, pertanto, in applicazione dei su richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile, tanto più simili argomentazioni risultano del tutto inidonee ad impugnare le rationes decidendi poste a base del decreto impugnato, le quali sono pertanto divenute definitive, sicchè in nessun caso se ne può più produrre l’annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

Conclusioni.

4. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

6. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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