Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14677 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 486/01/14, depositata il 2 dicembre 2014, non notificata, ha rigettato l’appello proposto dalla Immobiliare Tre C. S.a.s. di C.E.E. & C. (di seguito società) avverso la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Udine, che aveva a sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato, con riferimento ad atto d’acquisto del 18 maggio 2006, registrato il 26 maggio 2006, le agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 e della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 76, per mancata utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni dal trasferimento. La CTR, nel confermare la decisione di primo grado, rilevò in fatto essere incontroverso che con il medesimo succitato atto del 2006 erano stati acquistati dalla società da diversi venditori due diverse consistenze immobiliari di terreno edificabile, l’una riguardante intervento edilizio di fabbricato residenziale plurifamiliare, interessata da lavori per la realizzazione di opere (strada, parcheggi, verde) previste dal P.R.P.C. del Comune di Aviano, e che per la prima fosse stata certificata la sola presenza della concessione edilizia, mentre per l’altra fossero state realizzate mere opere di urbanizzazione, essendo state poi cedute con distinti atti le suddette aree nel 2008, la prima ad altra società, la seconda al Comune di Aviano.

La CTR ritenne dunque legittima la revoca dell’agevolazione, non potendosi dire realizzata la condizione dell’utilizzazione edificatoria dell’area entro il termine previsto dalla norma agevolativa applicabile robone tempri:, anche in ragione del fatto che l’utilizzazione edificatoria deve avvenire ad opera dello stesso soggetto acquirente.

Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con l’unico motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, art. 2697 c.c., della L. n. 338 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società, richiamando le sentenze della sezione quinta di questa Corte n. 1096 e 1097 del 2013, assume l’erroneità in diritto della decisione impugnata, laddove ha riferito il concetto di “utilizzazione edificatoria” all’integrale realizzazione delle potenzialità edificatorie delle aree oggetto di acquisto entro il termine stabilito, dovendosi escludere che l’ultimazione dei lavori costituisca condizione necessaria per il godimento dell’agevolazione.

La sentenza impugnata si è, invece, espressamente richiamata alla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5 ord. 12 febbraio ord. 14 febbraio 2014, n. 3349; Cass. sez. 5 27 febbraio 2013, n. 4890; Cass. sez. 6-5 ord. 8 marzo 2013, n. 5933), che ha chiarito che per la fruizione del beneficio in oggetto (assoggettamento all’imposta di registro nella misura agevolata dell’1% ed alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) l’attività richiesta non possa essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione, quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione, bensì debba essere estesa alla costruzione di un edificio, per tale dovendo intendersi “la realizzazione di nuova costruzione, o demolizione e ricostruzione integrale di un edificio preesistente che, al decorso del quinquennio”, secondo la normativa del tempo, “avesse una consistenza significativa da un punto di vista urbanistico”, ciò che, secondo quanto indicato in fatto dalla CTR e non contestato dalla ricorrente, è stato coerentemente escluso dal giudice tributario di secondo grado.

Detto indirizzo risulta ribadito dalla giurisprudenza ancor più recente di questa Corte (Cass. sez. 6-5, ord. 12 febbraio 2016, a 2283; Cass. sez. 5, 4 febbraio 2015, n. 1991; Cass. sez. 6-5, ord. 29 ottobre 2014, n. 23037), cui si ritiene debba essere data ulteriore continuità.

Va infine rilevato come la società ricorrente non abbia fatto oggetto di specifica censura l’ulteriore affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale necessita, per l’applicazione del beneficio, che l’utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente e che detto beneficio non spetti nel caso in cui il primo acquirente abbia solo parzialmente realizzato l’intervento edificatorio ed abbia rivenduto a terzi l’area senza averne sfruttato per intero la capacità edificatoria.

La mancata impugnazione di quella che si configura come autonoma e concorrente ratio decidendi comporta, pertanto, la formazione del giudicato sulla relativa statuizione (cfr. Cass. sez. unite 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. sez. lav. 4 marzo 2016, a 4293).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legititmità, che liquida in Euro 2800,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricoutute, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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