Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14677 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sez. 41, n. 92, depositata il 23.1.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la contribuente – medico pediatra presentò istanze di rimborso dell’irap pagata per gli anni dal 2000 al 2004, assumendo di svolgere la propria attività professionale in assenza di “autonoma organizzazione; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu respinto dall’adita commissione provinciale, con decisione che, in esito all’appello della contribuente, fu parzialmente riformato dalla commissione regionale;

che il giudice di appello, in particolare, accolse l’impugnazione della contribuente limitatamente alle annualità dal 2000 al 2002, rilevando che, dalla documentazione acquisita, emergeva che, in relazione a dette annualità, la contribuente aveva svolto la sua attività senza dipendente e con modesto impiego di beni strumentali;

rilevato:

che l’Agenzia, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, sul presupposto che dalla documentazione versata in atti emergeva che, anche nelle annualità dal 2000 al 2002, la contribuente risultava essersi avvalsa di collaboratori dipendenti;

– che la contribuente non si è costituita;

osservato:

che – fornendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata dal giudice del merito – la censura si risolve in un sindacato in fatto, inammissibile in questa sede;

che essa, peraltro, non ottempera alle prescrizioni sancite, a pena d’improcedibilita, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che le imponevano l’onere di depositare, contestualmente al ricorso, la documentazione fiscale della contribuente su cui è basato il ricorso (v. Cass. SS.UU. 24747/09, 24940/09);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia va disatteso nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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